DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER ESERCIZI DI GIOCHI E SCOMMESSE NEL DECRETO LEGGE SUL COVID-19

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto, nelle premesse, richiama lo stato di emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, nonché le precedenti disposizioni emanate: il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
I 37 articoli del decreto legge sono raggruppati in 4 capi contenenti: al Capo I Sospensione e proroga di termini; al Capo II Misure in materia di lavoro privato e pubblico; al Capo III Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute ed al Capo IV Disposizioni finali e finanziarie.
In particolare, l’articolo 9 detta disposizioni anche relativamente alle autorizzazioni relative ad esercizi di giochi e scommesse.
Al comma 1 lettera a, infatti, il decreto prevede che:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi.
Da segnalare, tra le disposizioni finali, l’articolo 35 recante Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti, il quale dispone che :
A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali.
Il decreto-legge è in vigore dal 2 marzo 2020, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.