IL SENATO HA APPROVATO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PNRR. IL TESTO TRASMESSO ALLA CAMERA

Aula del Senato della Repubblica Italiana, Palazzo Madama, Roma

(ILGIOCOLEGALE – 23/06/2022)
Il Senato della repubblica ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il testo è stato trasmesso all’altro ramo del Parlamento per l’approvazione definitiva.
L’articolo 18-ter contiene Disposizioni in materia di gioco pubblico.
In particolare al comma 1 è prevista la proroga al 30 giugno 2024 delle concessioni in materia di scommesse. Di seguito il testo del comma:
Nelle more dell’approvazione e dell’attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.
Il comma 2 si occupa degli apparecchi di cui al comma 7, prevedendo l’aggiunta al comma 7 – articolo 110 del TULPS – di un comma 7.1 che viene di seguito riportato:
7.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.
In pratica viene previsto che ogni anno, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre, verranno indicati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali non si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 388/2000, articolo 38, comma 3 (obbligo sottoporre modello a verifica di conformità) e comma 4 (rilascio nulla osta).