LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI CONTENUTE NEL DECRETO FISCALE

In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 124 recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Nel Capo II, articoli da 24 a 31, sono contenute le Disposizioni in materia di giochi.
Di seguito un breve esame degli otto articoli contenuti nel decreto-legge.
Art. 24 – Proroga gare scommesse e Bingo
Al comma 1 la norma prevede, per le scommesse, una proroga tecnica limitata ai tempi di svolgimento della nuova gara. L’una tantum da versare viene fissata per le sale in 7.500 euro e per i corner in 4.500 euro.
Al comma 2, per il Bingo, è previsto un nuovo termine per l’indizione della gara. Dalla proroga viene stimata un’entrata, su base annua, di 17 milioni di euro; ciò in considerazione del fatto che le sale sono 195 ed il costo dell’una tantum è di 90.000 euro.
Art. 25 – Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco
L’immissione nel mercato della nuova tipologia di apparecchi AWPR presuppone l’adozione di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione, il cui iter non si è ancora concluso; ciò premesso la norma fissa: al nono mese successivo alla data di pubblicazione del sopracitato decreto ministeriale, la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP); al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP.
La relazione illustrativa del provvedimento specifica che la nuova tipologia di apparecchi AWPR conterrà alcune innovazioni tecnologiche finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e di quello minorile, quali, ad esempio, l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria, la possibilità di definire preventivamente un limite di importo da giocare e/o un tempo massimo di utilizzo, la visualizzazione di messaggi con i quali si segnala al giocatore il superamento della soglia relativa all’importo giocato, l’obbligo di esposizione, su ciascun apparecchio, delle indicazioni del costo della partita e delle regole del gioco, messaggi ed avvisi finalizzati al “gioco responsabile”, l’autorizzazione del gioco solo da remoto.
Art. 26 – Preu sugli apparecchi da intrattenimento
La norma incrementa il prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) (AWP) e lettera b) (VLT) del TULPS.
L’incremento del preu, previsto dal presente articolo, avrà decorrenza dal 10 febbraio 2020:

A) per le AWP l’incremento sarà dell’1,32%, rispetto al 21,68% già previsto dal 01/01/2020, portando così l’aliquota del preu al 23%. La relazione stima un maggior gettito, relativamente al 2020, di 268,4 milioni di euro. Per quanto riguarda l’anno 2021, considerando che l’aliquota attualmente prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari al 21,75%, la proposta comporta un aumento di 1,25 punti percentuali che, a parità di gettito, danno un maggior introito per il 2021 e per il 2022 di 288,5 milioni di euro.

B) per le VLT l’incremento sarà dell’1,07%, rispetto al 7,93% già previsto dal 01/01/2020, portando così l’aliquota totale al 9%. Il maggior gettito stimato, relativamente al 2020, è di 230,5 milioni di euro, mentre il maggior gettito per il 2021 e 2022 potrebbe essere di 236,2 milioni.

Art. 27 – Registro unico degli operatori del gioco pubblico
La norma estende l’obbligo di iscrizione in un registro pubblico, già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”), a tutti gli operatori di gioco pubblico.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria. L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi.
La stessa sanzione pecuniaria è applicata al Concessionario che intrattenesse rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro e, nel caso di reiterazione di tale comportamento per tre volte è prevista la decadenza dalla Concessione.
La relazione tecnica prevede maggiori entrate quantificabili nell’ordine di 27,4 milioni di euro all’anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell’appartenenza dell’operatore ad una delle categorie

Esercenti: 200 euro
Gestori: 500 euro
Produttori: 2.500 euro
Concessionari scommesse: 3.000 euro
Concessionari:10.000 euro

Art. 28 – Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
L’articolo introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all’esercizio di tale attività. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma a carico degli operatori finanziari in caso di violazione dell’obbligo di trasferimento di denaro varia da trecentomila a un milione e trecentomila euro, per ogni singola violazione accertata.
Le modalità attuative della norma vengono rinviate a un provvedimento del Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La relazione tecnica ipotizza una maggiore imposta di almeno 10 milioni; relativamente al 2020, considerato che dovranno essere adottati i provvedimenti attuativi, il gettito stimato è di 2,5 milioni.
Art. 29 – Potenziamento dei controlli in materia di giochi
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100 mila euro annui.
Il personale appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del TULPS, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, le disposizioni si applicano anche alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza e all’Arma dei carabinieri.
Dalla relazione tecnica risulta la stima di un maggior introito erariale di 25 milioni dal 2020.
Art. 30 – Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011
La relazione illustrativa rammenta che la norma rafforza i divieti già esistenti per l’esercizio di attività commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, da parte di persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia, nonché nei casi in cui sia stata riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sull’attività. In particolare, la norma aggiunge a tali divieti anche il caso in cui il titolare dell’attività di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.
Con il comma 2 viene integrato il dettato dell’articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e da tutta auna serie di articoli del codice penale, ovvero – se commesso all’estero – per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei già menzionati delitti. Con la norma, il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni viene esteso anche al caso in cui la condanna riguardi, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo.
Art. 31 – Omesso versamento dell’imposta unica
Il comma 1 prevede che “Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito”.
Il comma secondo consente all’Amministrazione di poter utilizzare mezzi più efficaci per ottenere il versamento dell’imposta unica, a fronte dell’esistenza di una garanzia fideiussoria in quanto, allo stato, la norma prevede la possibilità di escussione delle garanzie soltanto dopo la liquidazione automatizzata e l’iscrizione a ruolo, in caso di inadempimento.
Con la norma proposta si stimano maggiori entrate per l’erario pari a 30 milioni di euro.
Il decreto legge, in vigore dal 27 ottobre 2019, passa ora al Parlamento per la conversione in legge.