LE NORME SUL GIOCO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

E’ in corso di approvazione alla Camera dei Deputati, in queste ore, la legge di bilancio 2019.

I commi che riguardano direttamente il settore del gioco pubblico sono poco più di una dozzina, sparsi all’interno dell’articolo 1 della legge.

Di seguito il contenuto di alcuni di essi.

I commi 306-308 contengono misure volte a rendere effettive le disposizioni degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS (AWP e VLT). Cioè controllo del rispetto degli orari e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento.

Per quanto riguarda le VLT viene previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi di SOGEI, metta a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge l’Agenzia dovrà stabilire le norme per dare attuazione alla disposizione.

Per quanto riguarda le AWP (slot) viene stabilito che le regole tecniche di produzione, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto e che dovranno essere emanate dal MEF, prevedano la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione dell’orario di funzionamento degli apparecchi. Anche i dati relativi all’orario di funzionamento delle AWP dovranno essere messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi di SOGEI.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà far fronte, con le risorse già disponibili, agli oneri previsti per mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi, oneri stimati in 50.000 euro annui.

I commi da 361-bis a 361-septies contengono la riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Vengono introdotti nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco ed è prevista la sospensione o la chiusura definitiva di precedenti giochi come ad esempio il Totocalcio.

Le norme prevedono inoltre che la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provveda all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

Il comma 621 si occupa del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi.  Dal 1° gennaio 2019 il PREU viene incrementato dell’1,35 per cento per le slot e dell’1,25 per cento per le videolottery.

Rammento che  l’articolo 9, comma 6, del c.d. decreto dignità, convertito con legge n. 96/2018, aveva recentemente aumentato la misura del PREU sugli apparecchi fissando le seguenti aliquote:

dal 1° settembre 2018: 19,25 per cento per AWP e 6,25 per cento per VLT dell’ammontare delle somme giocate a decorrere;

dal 1° maggio 2019: 19,6 per cento per AWP e 6,65 per cento per VLT;

dal 1° gennaio 2020: 19,68 per cento per AWP e 6,68 per cento VLT;

dal 1° gennaio 2021: 19,75 per cento per AWP e 6,75 per cento per VLT;

dal 1° gennaio 2023: 19,6 per cento per AWP e 6,6 per cento per VLT.

La norma interviene anche sulla percentuale destinata alle vincite (pay-out). Detta percentuale viene fissata rispettivamente al 68 per cento per le AWP e all’84 per cento per le VLT. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincita dovranno essere concluse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

Il comma 621-bis riguarda l’Imposta unica giochi a distanza e scommesse. La norma stabilisce che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sia applicata ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l’aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l’aliquota per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.

A decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica è stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati (di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

I commi dal 646 al 649 contengono alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l’esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Viene inoltre stabilito che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

In particolare, il comma 646 proroga la gestione dell’attuale concessionario per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

Il comma 647 estende alle concessioni in scadenza nel 2019 la previsione dell’indizione di una gara per l’attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. La normativa vigente (legge n. 147/2013) riguarda le sole concessioni in scadenza nel periodo 2013-2018.

Il comma 648 proroga, fino all’aggiudicazione della nuova concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati.

Il comma 649 prevede che, ferma restando la riduzione già prevista a legislazione vigente degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS  (AWP) , il termine entro cui non potranno più essere rilasciati nulla osta per tali apparecchi è spostato al 31 dicembre 2019. Inoltre dispone che detti apparecchi dovranno essere dismessi entro il 31 dicembre 2020.

Da segnalare, infine, che nel testo licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera, è stato soppresso il comma 307 che, di seguito, riporto integralmente:

307. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall’intesa tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, nell’ambito dell’autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.