LUOGHI SENSIBILI E DISTANZIOMETRO (1)

Vorrei fare qualche riflessione relativamente alla questione delle distanze dei punti di offerta di gioco con vincita in denaro dai c.d. “luoghi sensibili”.

Ma ritengo sia opportuno, preliminarmente, ripercorrere le vicende degli ultimi anni, e lo farò in questa prima parte.

Il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189, noto come decreto Balduzzi, dal nome dell’allora Ministro della salute, aveva dettato, all’articolo 7, tutta une serie di disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica.

In particolare, nelle disposizioni relative al gioco, aveva previsto – tra l’altro – la programmazione di almeno diecimila controlli annui, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, in esercizi collocati vicino ad istituti scolastici, strutture sanitarie e luoghi di culto. Aveva altresì previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvedesse ad emanare un decreto contente norme finalizzate a pianificare una progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco. Questo decreto avrebbe dovuto tenere conto dei risultati conseguiti con i controlli ed anche delle proposte dei Comuni, pervenute direttamente o tramite le loro rappresentanze regionali e nazionali.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, così diceva la norma, avrebbe dovuto emanare il decreto ministeriale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La legge 8 novembre 2012 n. 189, di conversione del decreto-legge, venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/11/2012 n. 263, S.O. n. 201, ed entrò in vigore il giorno successivo; quindi il giorno 11 novembre.

Dunque, il decreto ministeriale doveva essere emanato entro i primi di marzo del 2013.
Questa la situazione dalla quale si era partiti.

In seguito, però, il decreto ministeriale non è stato emanato e quindi non è stata attuata alcuna pianificazione.

Bisogna arrivare al mese di settembre 2017 perché, in Conferenza Unificata, venga approvato un documento che, in sette punti, fornisce tutta una serie di indicazioni sulle cose da fare.

Al primo punto si occupa della “riduzione dell’offerta di gioco” ed al secondo della “definizione di regole per la distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco”.

In pratica si prevede che Regioni e Comuni dovranno adottare, nei piani urbanistici e nei regolamenti comunali, criteri per una equilibrata distribuzione dei punti di gioco nel territorio. Questo al fine di evitare che alcune zone ne rimangano sprovviste ed altre abbiano una eccessiva concentrazione; tutto ciò tenendo conto delle realtà già esistenti.

Ai Comuni spetterà, tra l’altro, il compito di stabilire fasce orarie per il gioco, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva di omogeneità a livello nazionale e regionale.

Il documento approvato si conclude con la richiesta al Governo, e precisamente al Ministro dell’economia e delle finanze, affinché i contenuti del documento stesso vengano recepiti da un provvedimento normativo.

Come è noto, ciò non è accaduto ed il testo è rimasto lettera morta.

Dopo il decreto Balduzzi, ed in assenza dei conseguenti provvedimenti normativi, le regioni hanno iniziato a legiferare in materia provvedendo ad individuare i c.d. luoghi sensibili e la distanza tra questi e gli esercizi che offrono giochi con vincita in denaro.              (segue)