PUBBLICATO IL REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEL LOGO “NO SLOT”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo Economico 20 dicembre 2019 n. 181 Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot».
L’articolo 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, disponeva la istituzione del logo “No Slot” e demandava ad un decreto del ministero dello Sviluppo Economico la definizione delle condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo.
Lo stesso articolo demandava ai Comuni il compito di rilasciare il logo identificativo.
Con il Regolamento viene ribadito che i soggetti che possono richiedere l’utilizzo del logo sono i titolari di pubblici esercizi ed i circoli privati.
La condizione per il rilascio del logo «No Slot» è quella che i soggetti provvedano ad eliminare immediatamente, o si impegnino a non istallare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; quindi AWP e VLT, anche se queste ultime – come è noto – possono essere collocate soltanto in locali dedicati.
I soggetti interessati potranno presentare domanda, per via telematica, indirizzandola allo Sportello unico delle attivita’ produttive del Comune in cui ha sede il locale, secondo il modello allegato al decreto ministeriale.
A partire dalla data di presentazione della segnalazione al Comune, e per la durata di un anno, il soggetto potrà iniziare ad utilizzare il logo. Il rinnovo annuale dovrà essere effettuato con le stesse modalità.
Spetterà al Comune effettuare le attività di controllo sulla regolarità dell’uso del logo “No Slot”.
Si è voluto dare conto dei contenuti del Regolamento, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, anche se in un momento come quello attuale, con tutte le attività ferme, può non sembrare certo una priorità.