DPCM 11 GIUGNO 2020: RIAVVIO ATTIVITA’ GIOCHI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di ministri contenete Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 1 del decreto prevede Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e, al comma 1, elenca tutta una serie di attività dettando disposizioni Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda il settore dei giochi, alla lettera l), è previsto che le attività di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome accertino preventivamente la compatibilità dello  svolgimento  delle attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori. Regioni e province autonome debbono pertanto individuare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; detti protocolli o linee guida devono essere adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri indicati nell’allegato del decreto. Sulla base di quanto sopra, la Conferenza delle Regioni, riunitasi nella stessa serata, ha approvato le Linee guida.
Dovrebbe ora arrivare un provvedimento dell’Agenzia dogane e monopoli, soprattutto in merito agli apparecchi negli esercizi generalisti (bar, tabaccherie). Di seguito alcune delle disposizioni riportate nell’allegato al DPCM.

SALE GIOCHI   

Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita’ individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Il gestore e’ tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. La postazione dedicata alla cassa puo’ essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita’ di pagamento elettroniche. Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani gia’ in entrata. Altresi’ prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. I clienti dovranno indossare la mascherina. Periodicamente (almeno ogni ora), e’ necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc). Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresi’ essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra’ essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e’ obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita’ filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (allegato 10 del DPCM).

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalita’ di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2. La realta’ epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonche’ i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densita’ abitativa, paese, sia su base regionale che provinciale. In questa prospettiva e considerata la specificita’ tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorita’ locali competenti la scelta piu’ appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu’ puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. In ogni caso e’ essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, cosi’ da contenere la circolazione del virus al livello piu’ basso possibile. In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessita’, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorita’ competenti. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attivita’ produttive e’ necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020. I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

  1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
  2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
  3. la capacita’ di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanita’ pubblica territoriale ed ospedaliera.

Per garantire a tutti la possibilita’ del rispetto di tali principi e’ necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

  1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita’ di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta’ e nell’accesso a queste;
  2. La prossimita’ delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
  3. L’effettiva possibilita’ di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
  4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
  5. La concreta possibilita’ di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
  6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
  7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
  8. La disponibilita’ di una efficace informazione e comunicazione.
    La capacita’ di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.