LE NORME SUL GIOCO PUBBLICO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 CHE VA IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO

Prende avvio in Parlamento, precisamente al Senato, la discussione sulla legge di bilancio 2020.
Anche in questo disegno di legge, così come nel decreto fiscale del 26 ottobre, vi sono norme che riguardano il settore del gioco pubblico.
In particolare saranno esaminati, di seguito, gli articoli 92 e 93 contenuti nel Titolo V recante Ulteriori disposizioni in materia di entrate.
Art. 92 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)
Il comma 1 dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, considerato che la convenzione di concessione relativa agli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’articolo 110 – comma 6 – del T.U.L.P.S (AWP e VLT) scadrà a marzo del 2022, provveda all’indizione di una nuova gara entro il 31 dicembre 2020.
La norma prevede un nuovo modello distributivo, basato su due tipologie di concessioni di durata novennale:
1) concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (AWPR e VLT);
2) concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare AWPR e/o VLT.
Attraverso gara saranno attribuiti:
a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWPR), da collocare nei punti vendita di cui alle successive lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo. La base d’asta sarà non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti.
b) 58.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS (VLT) da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo. La base d’asta sarà non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un’offerta minima di 2.500 diritti.
c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWPR). La base d’asta non sarà inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti.
d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS. La base d’asta non sarà inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti.
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.
Il comma 2 dispone che la durata delle concessioni sarà di nove anni, non rinnovabile. Lo stesso comma contiene anche le disposizioni relative al versamento delle somme dovute dagli aggiudicatari.
Il terzo comma detta indicazioni sui requisiti che debbono possedere coloro che intendono partecipare alla gara.
Un aspetto molto rilevante viene introdotto con il comma 4, il quale dispone che “Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco”.
Art. 93 (Incremento del prelievo sulle vincite)
La proposta di legge aumenta il prelievo sulle vincite conseguite mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT) e il diritto sulle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
Con il comma 1 viene introdotta un’aliquota pari all’1,8% per le vincite fino a 500 euro a partire dal 1° maggio 2020 ed incrementa l’aliquota del prelievo dal 12% al 15% per la parte di vincita eccedente i 500 euro. Questo per quanto concerne le vincite conseguite tramite apparecchi VLT.
Il comma 2 incrementa l’aliquota del prelievo applicabile sulle vincite conseguite nei giochi numerici a totalizzatore nazionale e nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, dal 12% al 15%. In considerazione dei tempi tecnici necessari per le modifiche ai sistemi di gioco, la decorrenza della disposizione è fissata al 1° aprile 2020. Dalla norma restano esclusi i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10&Lotto e Millionday).
Il terzo comma prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si intervenga sulla previsione recata dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, che destina il 10% del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar ad un fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto. La rimodulazione demandata ad un provvedimento direttoriale ha la finalità di adeguare l’ammontare delle somme destinate a montepremi al variare delle aliquote relative al prelievo sulle vincite.