REGIONE ABRUZZO: LA NUOVA LEGGE SU PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

In Abruzzo è entrata in vigore la legge regionale 7 dicembre 2020 n. 27 recante Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.
La legge si occupa di disturbo da gioco d’azzardo, di alcolismo e dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope, di tabagismo e di dipendenze da nuove tecnologie.
E’ stata prevista la predisposizione di un Piano regionale per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze patologiche, ad integrazione del piano regionale della prevenzione e del piano regionale del gioco d’azzardo patologico. Un Piano attraverso il quale definire l’insieme degli interventi relativi alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche ed al trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie.
Tra gli obiettivi da perseguire viene prevista anche la formazione e l’aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impegiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale.
La legge prevede, tra l’altro, la costituzione di un Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, quale organo di monitoriaggio e proposta della Giunta regionale, e la istituzione della “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”.
Per quanto riguarda il disturbo da gioco d’azzardo vengono previste campagne di informazione e sensibilizzazione e la istituzione del logo “No Slot – Regione Abruzzo”.
All’articolo 10 vengono dettate disposizioni per l’esercizio del gioco lecito.
Il comma 1 dispone che l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco. Nel comma secondo si prevede che le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco, o all’installazione di apparecchi da gioco, non sono rilasciate in caso di locali collocati ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili, come definiti nel precedente articolo 7. L’ampliamento dei locali, in misura superiore al 75 per cento della superficie esistente, o il trasferimento in altro locale, sono equiparati alla nuova apertura.
Tra gli obblighi per gli esercenti ed i gestori di attività che offrono gioco, come sopra accennato, quello di partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento e di esporre, nell’esercizio, l’attestazione della partecipazione.
La legge contiene, poi, tutta una serie di disposizioni sanzionatorie in caso di violazioni alle norme contenute nell’articolo 10 ed anche per violazioni degli obblighi formativi.
Infine va segnalata una novità rilevante, rispetto alle disposizioni di tutte le altre leggi regionali in materia, relativamente al requisito della distanza previsto dal comma 2 dell’articolo 10. Al comma 7 si prevede che il requisito della distanza non è richiesto nel caso in cui l’autorizzazione riguardi una rivendita di tabacchi. Ciò in quanto le rivendite di tabacchi, ai sensi del decreto ministeriale n. 38 del 2013, sono già soggette a specifiche norme in materia di distanze.