RS 12 LUGLIO 2019

DECRETO DIGNITÀ, DA DOMENICA STOP A PUBBLICITÀ DI GIOCHI E SCOMMESSE. DI MAIO: “GRAZIE A NOI LA PUBBLICITÀ SUL GIOCO D’AZZARDO È MORTA”. MA NEL TRIENNIO 2019-2021 ‘BUCO’ PER LO STATO DI OLTRE MEZZO MILIARDO DI EURO PER MANCATO GETTITO
(AGIMEG – 12/07/2019)
“La pubblicità del gioco è la prima causa che avvicina i giovani alle scommesse, ma oggi grazie al Decreto Dignità la pubblicità del gioco d’azzardo è morta. Siamo il primo Paese europeo a vietarla”. Così il Vicepremier Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, parlava nel luglio di un anno fa annunciando l’introduzione del divieto di pubblicità per giochi e scommesse, divieto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018 nell’ambito del più ampio Decreto Dignità e in vigore dal giorno successivo, fatte salve le deroghe per i contratti in essere che avrebbero potuto continuare ad avere effetto per un ulteriore anno. Domenica prossima, 14 luglio 2019, scadrà il termine ultimo e la pubblicità del gioco sarà definitivamente vietata nel nostro Paese – ferme restando le eccezioni previste dalle linee guida dettate dall’Agcom – causando una perdita di oltre mezzo miliardo di euro di mancato gettito nel solo triennio 2019-2021, secondo le stime del Servizio Studi del Senato.
La genesi: il Decreto Dignità
La lotta al gioco, da sempre una delle battaglie del Movimento 5 Stelle, ha trovato spazio nell’articolo 9 del Decreto Dignità per il “rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia”. Nel testo è previsto il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita”, come la Lotteria Italia. “L’inosservanza delle disposizioni comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”, percentuale successivamente innalzata al 20% a seguito di un emendamento di Fratelli d’Italia approvato in Aula alla Camera a inizio agosto 2018.
Le linee guida AGCOM
Si è tuttavia dovuto attendere fino allo scorso mese di aprile per avere un quadro più dettagliato sull’applicazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, compito demandato all’AGCOM (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che ha redatto le linee guida riguardanti l’applicazione delle norme sul divieto di pubblicità sui giochi contenute nel Decreto Dignità. Secondo quanto stabilito dalle linee guida, marchi e insegne sono legittimi, così come il posizionamento sui motori di ricerca per gli operatori di gioco legali. Resta in ogni caso vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione (anche di maglia ed a bordo campo per le scommesse), o di comunicazione con contenuto commerciale del gioco con vincita in denaro effettuata dagli influencer, così come sono vietati gadget brandizzati. Stop inoltre a comunicazioni commerciali, anche se con consenso preventivo: in altre parole, non ha alcuna efficacia il fatto che il giocatore/utente abbia rilasciato un consenso preventivo all’invio di comunicazioni commerciali riguardanti il gioco a pagamento.
Agcom ha stilato tuttavia anche una serie di esclusioni dal divieto di pubblicità, come le comunicazioni commerciali business to business, incluse quelle diffuse sulla stampa specializzata; l’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore; le comunicazioni di responsabilità sociale di impresa, quali per esempio le campagne informative sui giochi vietati in senso assoluto e su quelli ammessi ma proibiti per i minori, sui fattori di rischio a cui sono esposti i giocatori denominati ‘problematici’, sui valori legati al gioco legale, di informativa sul gioco legale, sui corsi di formazione sulla ludopatia riservati agli operatori di gioco; le comunicazioni effettuate sotto forma di citazione del concessionario quale finanziatore di un determinato progetto o iniziativa di carattere sociale e benefico, senza esposizione del marchio o del logo; la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora l’offerta di gioco a pagamento su mezzo televisivo rappresenti l’oggetto della concessione per l’esercizio dell’attività di offerta del gioco a pagamento rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e contestualmente qualora la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento né abbia natura promozionale.
In Italia la pubblicità sul gioco era già soggetta a forti restrizioni
Nel nostro Paese limitazioni alla pubblicità del gioco erano già state introdotte con il Decreto Balduzzi, per l’esattezza con l’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), entrato in vigore il 1 gennaio 2013, che ha ridisegnato le regole sulla pubblicità e la comunicazione nel mondo del gaming italiano. In particolare, a tutela dei giocatori e dei minori, “sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori. E’ altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori”. Si introduceva inoltre l’obbligo di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco – come ‘Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica’ – nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita. Inoltre nella legge di Stabilità 2016 (in vigore dal 28 dicembre 2015) è previsto che le pubblicità sui giochi siano vietate dalle ore 7 alle 22 di ogni giorno nelle trasmissioni televisive generaliste, ovvero quelle in onda sui canali da 1 a 9 del telecomando.
Le conseguenze economiche dello stop alla pubblicità di giochi e scommesse
Lo stop alla pubblicità di giochi e scommesse porterà tuttavia delle conseguenze economiche non indifferenti, come sottolineato dal Servizio Bilancio del Senato, che quantifica in circa 550 milioni di euro la perdita prevista di gettito dai giochi nel triennio 2019-2021, nel dettaglio 147 milioni in meno nell’anno in corso e circa 200 milioni di euro nel 2020 e nel 2021. In particolare, la relazione tecnica afferma che gli effetti del divieto di pubblicità andranno a incidere negativamente soprattutto per il gioco online, in quanto il mezzo pubblicitario rappresenta l’unico modo che hanno gli operatori per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali.
Ma la scure del divieto di pubblicità avrà forti ripercussioni anche sugli introiti pubblicitari. Secondo i dati di Nielsen si registrerà un calo di introiti pubblicitari pari a 40-50 milioni di euro nel 2019 con i contratti in essere che andranno in scadenza e a 60-70 milioni a regime, a partire dal 2020. “Se si considera che i ricavi aggiuntivi dai mondiali di calcio sono storicamente intorno ai 40-50 milioni, che verranno meno nel 2019, mentre lo stop alla pubblicità sui giochi è visto avere un impatto dello stesso importo, nel 2019 complessivamente si vedrà una contrazione dei ricavi intorno ai 100 milioni“, ha spiegato Alberto Dal Sasso, Ais managing director di Nielsen.
Il Decreto Dignità e lo stop alla pubblicità di giochi e scommesse rischiano di mandare in fumo sponsorizzazioni e pubblicità in particolar modo legate al business del pallone. Basti pensare che solamente in Serie A le aziende di gioco investono 35 milioni di euro all’anno, che andrebbero completamente persi, dirottati su altri campionati europei – in cui non esiste divieto di sponsorizzazione, come Spagna o Inghilterra – rendendo il gap tra la lega italiana e quelle europee ancora più ampio. La Roma nei giorni scorsi è già scesa in campo a Trigoria per gli allenamenti senza il marchio Betway sulle divise: dopo un solo anno di sponsorizzazione, la società giallorossa ha infatti dovuto interrompere il contratto triennale rinunciando a circa 5 milioni di euro a stagione. Stesso discorso per la Lazio, con il bookmaker Marathonbet che ha deciso di abbandonare l’Italia e puntare sulla Spagna, andando a sponsorizzare la maglia del Siviglia.
Le posizioni di IAP e AGCOM
Sui possibili scenari post divieto di pubblicità, e sulle possibili criticità, si è espresso recentemente anche Vincenzo Guggino, segretario generale dello Iap (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria), che a margine del Rapporto di attività 2018 dello scorso mese di maggio ha dichiarato come il divieto di pubblicità potrebbe portare addirittura a un peggioramento dell’attuale situazione, in quanto potenzialmente si spingerebbero i giocatori verso situazioni cross border. “Potenzialmente sì – ha detto Guggino – il mio auspicio è che ci siano degli spazi di comunicazione anche per le aziende concessionarie italiane”, ha dichiarato ad Agimeg, ricordando come “il tema delle sponsorizzazioni è delicato perché, a parte il calcio, ne traevano vantaggio anche sport minori. Ne è un esempio il calcio a 5 che si troverà molte risorse in meno a sostegno di un’attività che coinvolge tantissimi atleti”, ha aggiunto Guggino.
Antonio Nicita, Commissario AGCOM, ha affermato che bisogna “evitare che l’informazione sulle modalità e sulla natura del gioco d’azzardo sia una forma occulta di pubblicità, ma anche evitare che eliminando ogni tipo di informazione utile a illustrare il tipo di gioco si finisca per sottrarre elementi informativi essenziali a coloro che intendano comunque giocare. Sappiamo bene quanto questa distinzione sia difficile e per questa ragione abbiamo solo delineato il principio” nelle linee guida. “Vietare la pubblicità – ha proseguito Nicita – non significa vietare il gioco e nemmeno lasciare il giocatore senza informazioni ex-ante. Bisogna evitare quella che gli economisti chiamano selezione avversa, lasciando senza informazioni chi abbia deciso di giocare”.
I numeri dell’attività Agcom nel monitoraggio di siti di giochi e scommesse online
“Sono stati monitorati più di 210.000 siti web di vario genere e 77.630 spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando 197 illeciti e denunciando 3 persone”. Sono alcuni dei dati contenuti nella Relazione Annuale 2019 dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni presentata a Montecitorio dal Presidente dell’Autorità, Angelo Marcello Cardani. “Abbiamo lavorato per costruire tra i consumatori una più matura consapevolezza del loro status di cittadini digitali. Penso al nostro coinvolgimento nella regolamentazione del divieto di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei giochi con vincite in denaro, che guarda al problema della ludopatia”, ha detto Cardani. Tra i rilievi recepiti dall’Agcom “rivestono importanza particolare le previsioni sull’informazione (…) e gli obblighi sulla trasmissione di pubblicità (al riguardo, si segnala l’assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini e l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia”, si legge nella relazione Agcom. “A seguito delle competenze attribuite all’Autorità dal c.d. “Decreto dignità” sul divieto di pubblicità del gioco a pagamento, nel corso dell’anno avrà luogo l’effettiva implementazione delle linee guida, adottate dall’Autorità con la delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, che definiscono le modalità attuative della norma per ciò che attiene alla specificazione dell’ambito di applicazione, delle regole procedurali per l’esercizio dell’azione di vigilanza e sanzionatoria da parte dell’Autorità”, conclude la relazione.

SENATO, M5S SU GARA SUPERENALOTTO: ‘VERIFICARE SE FUGA DI NOTIZIE COMPORTI ANNULLAMENTO PROCEDURA DI SELEZIONE’
(JAMMA – 12/07/2019)
“Se siano state intraprese iniziative volte a verificare come sia stato possibile dedurre una conclusione della procedura di assegnazione, nel senso indicato dai media, azione questa che presupporrebbe una fuga di notizie in merito all’offerta complessiva dei partecipanti, nelle more dei lavori della commissione giudicatrice e prima ancora che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei tre candidati sia avvenuta; se il Ministro in indirizzo non ritenga, qualora i fatti siano confermati, leso il principio di segretezza dell’offerta e se i medesimi fatti possano integrare fattispecie delittuose, potendo potenzialmente influenzare le valutazioni dei commissari; se ritenga, nell’ipotesi in cui quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero, attivarsi presso l’autorità competente perché si proceda all’annullamento della stessa procedura di selezione; quali iniziative siano state adottate per verificare l’effettiva sussistenza di pressioni esterne, anche di origine diplomatica, sulla regolare assegnazione della gara, in virtù della segretezza della procedura che non avrebbe potuto consentire l’insorgere di preoccupazioni da parte dei concorrenti”.
E’ quanto chiedono in Aula al Senato in un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro dell’Economia e delle finanze i senatori M5S Morra, Maiorino, Ortis e Floridia.
Nelle premesse si legge: “In data 11 giugno 2019 è stata presentata un’interrogazione a risposta scritta (4-01781) al Ministro dell’economia e delle finanze inerente al bando con codice di gara CIG 7723648BF3 per l’affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi complementari e opzionali anche a distanza, fra cui il “Superenalotto”. Tale interrogazione ad oggi non ha ricevuto risposta;
il 5 luglio è stato pubblicato sul quotidiano “la Repubblica”, a firma di Sara Bennewitz, l’articolo intitolato “Sazka alla conquista del Superenalotto, i cechi potrebbero scalzare Sisal”, in cui si anticipano informazioni sullo stato di assegnazione della gara, attestando un già previsto predominio dell’operatore della Repubblica ceca “Sazka” rispetto agli altri partecipanti;
inoltre, si rivela l’esistenza di comunicazioni diplomatiche con le quali si diffida lo Stato italiano dal discriminare la stessa Sazka nel processo di aggiudicazione. Tale articolo è stato poi ripreso, con medesimo taglio, dai telegiornali serali di “Canale 5” e di “Rete 4”. A parere degli interroganti tali affermazioni sono di una gravità assoluta in quanto nessun atto riguardante l’aggiudicazione è stato ad oggi reso pubblico;
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con il comunicato del 6 luglio ha prontamente precisato che l’affermazione contenuta nell’articolo citato «secondo cui “da un primo esame dell’offerta economica e di quella tecnica il gruppo ceco parrebbe favorito rispetto a Sisal” è frutto di mere supposizioni che non trovano alcun riscontro nella realtà in quanto, come previsto dal bando, e in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa previsti dalla normativa nazionale ed europea, le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte, dalla commissione giudicatrice, in apposita seduta pubblica solo in un momento successivo all’esito della valutazione dei progetti tecnici, valutazione che a tutt’oggi è ancora in corso»”.

SLOT MACHINE. L’ACCERTAMENTO E’ ILLEGITTIMO SE L’AMMINISTRAZIONE OMETTE DI PROCEDERE AD UN ESAME TECNICO SCIENTIFICO DELLA MACCHINA PRIVA DI NOE
(PRESSGIOCHI – 12/07/2019)
La Commissione tributaria regionale di Bari I Sezione con sentenza2093/2019 del 23/06/2019 pubblicata in data 08/07/2019 ha annullato un AVVISO DI ACCERTAMENTO a mezzo del quale l’Agenzia dei Monopoli ha intimato all’esercente, difeso dall’avv. Massimiliano Ariano, il pagamento dell’importo di circa € 50.000, a titolo di sanzioni e PREU, avendo rinvenuto nel locale un apparecchio privo dei titoli autorizzatori e non collegato alla rete telematica.
Invero l’Ente ha preteso il pagamento del PREU in virtù dell’art l’art. 39 quater comma 2 del D.L. 269/2003 conv. secondo cui il tributo è dovuto « anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’ articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
In merito a ciò l’avv. Ariano, nel giudizio predetto, ha sostenuto che il predetto disposto normativo ha una portata applicativa limitata in quanto riferibile alle sole AWP e VLT per le quali è prevista una vincita in denaro. Restano fuori dal campo di azione dell’art 39 quater comma 2 del D.L. 269/2003 cit. gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro ossia quelli caratterizzati ‘una, dalla possibilità di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilità, ecc…) l’altra dal semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper, ecc…).
Sui ricavi conseguiti dall’utilizzo di dette macchine è applicata l’imposta sugli intrattenimenti, nota anche come ISI. Pertanto, secondo quanto sostenuto dall’avv Ariano nei propri motivi di ricorso, l’Agenzia dei Monopoli deve fornire, ai fini della corretta applicazione del predetto disposto normativo, la prova certa che la macchina abbia le caratteristiche tecniche proprie delle slot così come indicati dal Decreto del Direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 4 dicembre 2003 – quali: «l’apparato di inserimento e di erogazione delle monete» (c. d. gettoniera e hopper) e un sistema di «gioco a rulli virtuali caratterizzato dall’aleatorietà» (c.d scheda gioco riconducibile nella tipologia di cui al cit comma 6 art. 110 del T.U.L.P.S).
Nel caso di specie l’Agenzia ha qualificato la macchina rinvenuta come SLOT basandosi unicamente su una dichiarazione resa da un terzo che ha ammesso che l’apparecchio, da videogioco si trasforma in slot attraverso una combinazione di tasti.
Accogliendo a pieno le eccezioni sollevate dall’avv Ariano il Giudice Tributario ha sancito un importante principio in tema di accertamenti su macchine prive di NOE ossia che l’apparecchio deve essere ispezionato dai tecnici di SOGEI tanto al fine di accertare la presenza di tutti i componenti propri delle SLOT quali la gettoniera, l’accumulo di monete all’interno, rulli o immagini in sequenza allineate. Il Giudice Tributario ha inoltre precisato che le dichiarazioni rese dal terzo hanno valore semplicemente indiziario su piano probatorio e che le stesse avrebbero avuto valore di prova se suffragate da altri elementi indiziari rinvenibili attraverso una ispezione della macchina.
Detta sentenza avalla l’assunto secondo cui in ossequio al principio di imparzialità e buon andamento l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere, tramite SOGEI ad un esame dettagliato dei componenti della macchina alla stregua di canoni scientifici e tecnici del settore tanto al fine di corroborare il proprio accertamento tramite una motivazione tecnica idonea a fugare ogni dubbio in merito all’applicabilità del disposto normativo di cui all’art 39 quater comma 2 del D.L. 269/2003 conv che, contemplando una prescrizione tassativa afferente ai soli apparecchi con vincita in denaro (di fatto il PREU si applica ad apparecchi appartenenti a tale tipologia), esclude il ricorso in via analogica dell’istituto dell’accertamento per altre tipologie di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, sebbene il loro esercizio possa presentare, talvolta, analoghe connotazioni sul piano dell’utilizzo illecito.

BASILICATA, PERRINO (M5S): ‘GAP, BARDI TUTELI I LUCANI E NON TOCCHI LA LEGGE’
(GIOCONEWS – 12/07/2019)
Dopo l’audizione di Sapar, il consigliere del M5S Gianni Perrino ribadisce valenza della legge della Basilicata sul Gap e chiede intervento del presidente Vito Bardi.
“Lentamente, ma inesorabilmente, si iniziano a delineare le strategie di questa maggioranza di cosiddetta discontinuità rispetto al disastro pittelliano. A pochi giorni dall’insediamento delle commissioni consiliari, tra le prime audizioni proposte dal presidente leghista, Zullino, c’è stata quella dell’associazione ‘Servizi e apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative’ (Sapar). Tema dell’audizione: la filiera del gioco d’azzardo di Stato e una, non meglio precisata, ‘tutela dei propri soci prevista dalla legge regionale N. 30/2014’. Preme subito evidenziare che la legge regionale n. 30/2014 recante ‘Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)’, non prevede, naturalmente, alcuna tutela per i titolari delle sale da gioco d’azzardo o per coloro che fanno business con l’azzardo legalizzato. La legge regionale, una delle più complete nel panorama nazionale, è strumento fondamentale per arginare quella che è diventata vera e propria ‘piaga’ sociale: il gioco d’azzardo patologico”.
È quanto dichiara il consigliere regionale della Basilicata del Movimento cinque stelle Gianni Perrino, che commenta gli esiti dell’audizione dell’associazione Sapar alla commissione Politica sociale nella seduta di ieri, 11 luglio.
A suo parere “l’obiettivo del Sapar è eliminare (o ridimensionare) il cosiddetto ‘distanziometro’. La richiesta del Sapar appare evidente controprova dell’efficacia dello stesso ‘distanziometro’ ovvero del divieto di piazzare slot entro 500 metri da luoghi ‘sensibili’ (scuole, ospedali, chiese e altri luoghi di culto, parchi giochi, centri educativi e sociali). Insomma, il ‘distanziometro’ funziona ed è efficace misura di contrasto alla proliferazione del gioco d’azzardo. La motivazione sottesa alla richiesta del Sapar è la solita: il ‘distanziometro’ avrebbe l’effetto di incentivare il gioco ‘illegale’. Affermazione apodittica che sembra essere diventata il cavallo di battaglia dei lobbisti del settore dell’azzardo, ma che, fino ad oggi, non trova alcun riscontro fattuale e probatorio. Certo, il ‘distanziometro’ da solo non può essere la soluzione. Se proprio lo si vuol mettere in discussione, si devono trovare altre misure efficaci che arginino il fenomeno dell’azzardopatia. Questo, però, non può che passare attraverso un confronto in cui si valutino i dati e anche gli studi sul fenomeno: anche quelli poco graditi a chi gestisce il cosiddetto ‘gioco legale’”.
“Se Bardi dovesse malauguratamente accogliere la richiesta di Sapar, recependone tout court le istanze – aggiunge Perrino -, sarebbe un segnale devastante della sensibilità del suo governo regionale alle ragioni delle potenti lobby del gioco d’azzardo. Dal canto nostro, continuiamo fermamente a credere che la legge regionale sia ottima così e che vada, piuttosto, attuata ed applicata fino in fondo; e quindi vadano sostenute le attività dell’osservatorio regionale sul Gap e avviate tutte le misure di prevenzione e contrasto previste dalla legge regionale n. 30/2014, cominciando dalle attività di sensibilizzazione anti Gap da realizzare sull’intero territorio regionale. Bardi accetti un consiglio: tuteli la salute ed il benessere dei lucani e non si faccia incantare dalle allettanti sirene del business del gioco d’azzardo”.

PUBBLICITÀ GIOCHI, EFFETTO DECRETO DIGNITÀ: VIA IL MARCHIO SPORTPESA DALLE MAGLIE E DAL SITO DEL TORINO
(AGIMEG – 12/07/2019)
Si chiude con ampio anticipo il rapporto tra il brand di scommesse sportive SportPesa e il Torino FC. A causa del decreto dignità infatti il marchio doveva sparire dalle maglie granata ed è già stato eliminato anche dal sito ufficiale della società. L’accordo, siglato nell’estate 2017, sarebbe dovuto durare 5 anni e nel tempo ha portato ad alcune iniziative come la SportPesa Cup, una partita tra Torino e Chapecoense, evento di solidarietà tra due squadre accomunate dalle tragedie aeree che ne hanno segnato la storia. Pochi giorni fa Agimeg aveva già segnalato che la stessa cosa era accaduta con l’As Roma, dove era stato tolto da maglia e sito il logo di Betway, società anch’essa del settore scommesse.