RS 16 MAGGIO 2022

NAPOLI: SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO AD AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA INDAGATA PER PECULATO. AMMINISTRAVA SOCIETÀ GIOCHI E SCOMMESSE
(AGIMEG – 16/05/2022)
Beni per oltre 18 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli a una amministratrice giudiziaria indagata per peculato. In particolare, la professionista, incaricata di amministrare un complesso di società operanti principalmente nel settore dei giochi e delle scommesse, dichiarate fallite si sarebbe impossessata di parte dei patrimoni aziendali, utilizzati per eseguire pagamenti ad ausiliari senza la preventiva autorizzazione del Giudice. Inoltre non avrebbe corrisposto ai concessionari del gioco il denaro dovuto a titolo di Prelievo Erariale Unico per il successivo versamento allo Stato.

BILANCIO DELLO STATO: TRA GENNAIO E MARZO DA GIOCHI E LOTTO 3,4 MLD, +1,2 MLD DAL PREU
(PRESSGIOCHI – 16/05/2022)
Le entrate tributarie e contributive nel periodo Gennaio-Marzo 2022 mostrano nel complesso una crescita di 18.987 milioni di euro (+11,9 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+15.471 milioni di euro, +15,4 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+3.516 milioni di euro, +5,9 per cento).
Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+13.621 milioni di euro, +13,7 per cento). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+1.501 milioni di euro, +84,2 per cento) e per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (+318 milioni di euro, +5,0 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in diminuzione di 31 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021 (0,4 per cento).
Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 3.483 milioni di euro registrando un aumento pari a 1.008 milioni di euro (+40,7 per cento) per l’incremento della componente del Preu (+1.276 milioni di euro) dovuto alla chiusura, nell’analogo periodo dello scorso anno delle sale gioco, scommesse, bingo, casinò e delle slot machine per il contenimento dell’ondata pandemica. Risulta in diminuzione di 292 milioni di euro (-13,8 per cento) il gettito del gioco del lotto.
A gennaio-marzo 2022- più precisamente – si registra a livello di competenza giuridica una crescita del 40,7% sotto la voce Lotto e Lotterie pari a 3.483 mln di euro, 1.008 milioni in più rispetto a gennaio-marzo 2021. Crescita che viene confermata sul fronte degli incassi dove si registra alla stessa voce addirittura un +163,3% pari a 1.806 milioni incassati, 1.120 in più rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2021.

QUANDO LA TOPPA È PEGGIORE DEL BUCO (SMETTIAMOLA DI RAMMENDARE)
(GIOCONEWS – 16/05/2022)
Il puro intrattenimento stretto all’interno di un corto circuito normativo dal quale sembrano uscire soltanto complicazioni. Ma lo stesso accade ormai per tutto il gioco pubblico, senza una riforma.
Una revisione della norma che andava a revisionare la precedente norma di revisione delle norme vigenti in materia di apparecchi da intrattenimento. Sembra assurdo, ma tant’è, ciò che accade (e pure da tempo, peraltro) nel settore dell’intrattenimento italiano. Ma succede anche, in modo del tutto simile e più generale, nell’intero comparto del gioco pubblico, dove il Legislatore continua a intervenire in maniera scomposta, frammentata, talvolta pure decisamente discutibile, con interventi tampone, spesso anche dettati da vere o presunte emergenze, invece di attuare una vera e propria riforma generale che possa essere in grado di mettere ordine al settore. In tutte le sue declinazioni, senza eccezioni.
Magari passando anche per un Testo unico interamente dedicato alla materia del gioco, come meriterebbe, all’interno del quale racchiudere l’intero impianto normativo, passando però per una razionalizzazione e snellimento, in logica di semplificazione. Ovvero, qualcosa di diametralmente opposto rispetto a ciò che stiamo vedendo oggi e a cui continuiamo ad assistere ogni giorno, ripetutamente, ormai da troppo tempo. In un settore dove si invocava, anche dal fronte politico e istituzionale, la creazione di un Testo Unico e l’azione di riordino, già più di dieci anni fa, e in maniera ancora più forte in quelli successivi, dopo l’esplosione della Questione territoriale che ha ingarbugliato ulteriormente (e neppure banalmente) la matassa, andando ad alimentare ancor più quella stratificazione normativa che era già causa di svariati problemi, introducendo anche ulteriori livelli (e, purtroppo, anche modelli) di “regolamentazione” del gioco. Aumentando la complessità, peggiorando la sostenibilità e alimentando la fallibilità dell’azione regolatoria. Fino al “capolavoro” compiuto dal governo Conte 1, con l’introduzione di varie norme punitive, come il celebre decreto Dignità, che sono finite addirittura col compromettere i principi fondanti della Riserva di legge sul gioco, oltre ad abdicarne alcuni poteri. Si pensi per esempio all’inspiegabile divieto totale di pubblicità (in barba alla Raccomandazione della Commissione Ue sul tema), ma anche all’incredibile adozione (per fortuna, rimasta pressoché solo su carta) del marchio “no slot”, introdotta proprio da chi offre in concessione l’esercizio delle slot. Anche se, va detto, le distorsioni e i paradossi esistevano già prima di quell’esecutivo, anche se in maniera forse meno eccessiva e scomposta: basti pensare alle disposizioni inserite dal decreto Balduzzi del 2012, che pur introducendo sacrosanti principi che hanno provato a mettere ordine nel settore (dalle limitazioni – non divieti – sulle comunicazioni pubblicitarie all’avvio di una concertazione con gli enti locali mirata proprio a un riordino), hanno comunque introdotto dei principi la cui attuazione rischia di diventare a dir poco devastante per le attività economiche e industriali del settore. E in effetti, alcune di queste distorsioni, le vediamo proprio oggi venire al pettine nel settore del cosiddetto “Amusement”, o puro intrattenimento, portate all’attenzione generale dall’esplosione del famigerato “Lan gate”: dopo che le forze dell’ordine hanno ispezionato alcuni locali pubblici dove si praticavano forme di gioco non previste dalle norme vigenti, mettendo in imbarazzo, forse, anche lo stesso regolatore. Proprio per via dell’inapplicabilità degli attuali strumenti normativi, ad eccezione di quelli repressivi previsti dal Testo unico di pubblica sicurezza e dallo stesso Balduzzi. Se poi si guarda a ciò che ne sta scaturendo oggi, leggendo le varie dichiarazioni che si rincorrono sul tema delle sale Lan e i successivi provvedimenti in materia (come il protocollo siglato da Adm e Coni, che rischia di creare ulteriori distorsioni se non gestito in maniera efficacie), che non fanno altro che alimentare confusione e, soprattutto, il livello di burocrazia. In un settore già agonizzante e che ha bisogno, al contrario, di snellire le pratiche per favorirne una ripartenza, onde evitare di sparire. Tenendo anche conto che qui non si sta parlando di azzardo, bensì – al contrario – di puro intrattenimento: ovvero proprio quello che lo Stato dovrebbe promuovere e incentivare proponendo un’alternativa al gioco con vincita in denaro. Mentre invece, con le attuali disposizioni, si rischia di far sparire anche quei giochi che difficilmente possono prestarsi a taroccamenti o artifici legati alla promozione di gioco illecito (che continua ad essere la ragione che guida il legislatore a introdurre discipline rigide sul settore, ricordiamolo), rendendoli insostenibili. Non è un caso, infatti, se lo stesso regolatore ha suggerito un intervento legislativo in grado di rivedere le attuali norme sulle omologazioni dei giochi, proprio per escludere una parte di giochi non a rischio: ma si tratta, come dicevamo in apertura, di una revisione, della revisione della revisione di una norma già troppe volte rivisita, ma mai resa oggetto di una vera riforma.
E allora, non sarà forse giunto veramente il momento di intervenire con un riordino e/o con la creazione di un testo unico dedicato al settore, dove provare a risolvere definitivamente (e seriamente) tutti i problemi che affliggono questo complesso e delicato settore? Anche se lo Stato non intende prendere in considerazione l’invito proveniente ormai da troppo tempo da una parte dell’industria, cioè proprio quella dell’Amusement, di separare tra due diversi ministeri ciò che rappresenta un’offerta di gioco d’azzardo da quella senza vincite, sempre in virtù di quell’esigenza di voler presidiare il territorio ed evitare il rischio di alterazione delle macchine attraverso l’esperienza e i poteri dell’Agenzia delle Dogane, che si trovi pure un’altra soluzione. L’importante però è agire, adesso più che mai, evitando di continuare a rammendare una coperta fin troppo logora, con le ultime toppe stanno continuando a rovinare.

SLOT, LICENZA ART. 88 TULPS SEMPRE OBBLIGATORIA NELL’ESERCIZIO DOVE SI RACCOLGONO SCOMMESSE
(JAMMA – 16/05/2022)
La licenza art.86 del Tulps, prevista per l’installazione di apparecchi da intrattenimento all’interno di un esercizio pubblico, non è sufficiente se nel locale si raccolgono scommesse. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Milano.
L’art.86 recita del Tulps: Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui allart.110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l’attività di produzione e importazione; b) per attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e secondo comma o di cui allart.88 ovvero i n altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Dalla lettura dell’articolo – per il giudice- si evince che in un esercizio pubblico presso il quale si raccolgono scommesse è necessaria la licenza di cui all’ art. 88 TULPS e che il possesso di questa risulta essere assorbente rispetto alla licenza di cui all’ art.86. Il rilascio da parte della competente Questura della licenza ai sensi dell’art.88 esclude la necessità della licenza ai sensi dell’art.86 ; ma non può essere il contrario per espressa previsione di legge. Sotto il profilo della scusabilità dell’errore, le argomentazioni difensive degli opponenti sono infondate. In primo luogo, era del tutto visibile la destinazione del locale all’esercizio dell’attività di scommesse, in secondo luogo la società è un soggetto professionale nel settore di riferimento (gestione ed installazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento), con la conseguenza che il legale rappresentante doveva essere a conoscenza, mediante la diligenza professionale dal medesimo esigibile, della necessità del possesso, da parte del titolare del locale, della licenza di cui all art. 88 TULPS.
L’errore commesso dagli opponenti è quindi inescusabile, anche in ragione della inequivoca disciplina. Inoltre, per il Giudice l’errore, asseritamente commesso non si possa ritenere scusabile. A poco vale che l’esercizio commerciale, presso cui erano installati gli apparecchi di intrattenimento in questione, fosse iscritto nell’elenco degli operatori del gioco tenuto dall’Agenzia dei Monopoli, atteso che in tale elenco, ai sensi dell’art. 533 bis L. 266/2005 (come sostituito da art. 1 c. 82 L. 220/2010), hanno diritto di essere iscritti i soggetti muniti della licenza di cui all’art. 86 TULPS , oltre che del certificato antimafia, senza che l’Agenzia dei Monopoli debba verificare che presso i suddetti esercizi si svolga oppure no anche nell’ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all’obbligo della licenza di polizia di cui all’art. 86 (ad esempio corner) poiché l’autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria. La ratio della disposizione prevista dalla lett. f bis), infatti, è quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell’esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività in esse effettuate. Pertanto, i centri che operano in mancanza dell’autorizzazione di polizia subiranno la sanzione prevista dalla lett. f bis) laddove consentano l’uso degli apparecchi previsti dall’art. 110, comma 6, TULPS, realizzandosi la fattispecie di “luoghi (…) aperti al pubblico (…) non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste”.
Un operatore professionale del settore specifico, dovrebbe essere a conoscenza “della normativa che lo disciplina, quindi anche del la necessità che gli esercizi , in cui si raccolgono scommesse , siano dotati dell’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS , deve preoccuparsi di verificare che i locali aperti al pubblico, presso cui mantiene l’installazione e quindi consente l’utilizzo dei suoi apparecchi , siano sempre muniti delle necessarie autorizzazioni (tenuto conto che la licenza di cui all’art. 88 TULPS deve essere esposta nel locale che l’ha ottenuta), anche nel caso in cui l’introduzione della raccolta delle scommesse sarebbe avvenuta (secondo quanto affermato dal ricorrente) in un momento successivo all’installazione degli apparecchi da divertimento e quindi anche la necessità di munirsi della licenza di cui all’art. 88 sarebbe sopravvenuta in un momento successivo.