RS 29 OTTOBRE 2021

APPARECCHI DA INRATTENIMENTO. SALTA RIUNIONE CON GLI OPERATORI, CHIARIMENTI RIMANDATI A DATA DA DESTINARSI
(JAMMA – 29/10/2021)
Nulla di fatto. La riunione che si sarebbe dovuta tenere oggi e che avrebbe riguardato le problematiche sulla certificazione e omolga degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro si terrà nei giorni a seguire.
Enti di omologa e operatori avrebbero dovuto sedersi ad un tavolo con il regolatore (Ufficio ADI dell’Agenzia Dogane e Monopoli) e i tecnici di Sogei. Presenti anche gli enti di certificazione accreditati. All’ordine del giorno le regole tecniche per la produzione e istallazione degli apparecchi. Era stata prevista anche al partecipazione del direttore Marcello Minenna. Dopo pochi minuti, per problemi organizzativi, la riunione è stata sconvocata.

TAR FVG: SOSPESA L’ORDINANZA DEL COMUNE DI PALMANOVA SUI LIMITI ORARI AL GIOCO
(PRESSGIOCHI – 29/10/2021)
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza del Comune di Palmanova firmata dal sindaco Francesco Martines, che prevedeva per le le sale giochi presenti in città orari di attività dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23, mentre per l’accesso agli apparecchi installati nei bar l’orario fissato era dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.
Secondo il Tar, l’ordinanza pare afflitta dal “difetto di adeguata istruttoria/motivazione denunciato dalla società ricorrente”.
Già nel 2018 il Comune di Palmanova era intervenuto con un atto ufficiale nel definire le undici categorie sensibili nell’ambito della legge regionale sulla prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.
Dopo una lunga attività svolta dagli uffici comunali, con una delibera del 9 maggio 2018, vennero infatti definiti “sensibili” 42 luoghi che rientrano in queste categorie: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri preposti alla formazione professionale, luoghi di culto relativi alle confessioni religiose, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, compresi ludoteche, ricreatori, oratori e biblioteche, luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni comune, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati e, infine, la stazione ferroviaria. Grazie a queste definizioni è consentito il gioco d’azzardo solo a 500 metri di distanza da ognuno di questi punti. Secondo le legge regionale, in caso di sale scommesse, si attenderà la naturale scadenza delle attuali licenze.

FOGGIA: IN SALA SCOMMESSE SENZA GREEN PASS, SANZIONATI GESTORE E CLIENTE
(AGIMEG – 29/10/2021)
Controlli sul territorio da parte della Questura di Foggia, con il supporto del Commissariato di P.S. e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo. In una sala scommesse situata è stato sorpreso un cliente privo del green pass, che è stato sanzionato per 400 euro così come il gestore dell’attività. Al cliente è stata contestata anche una contravvenzione al codice della strada, per essersi recato presso la sala guidando la sua autovettura nonostante la patente revocata. In questo caso la somma da pagare ammonta a 5.100 euro a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo.

ESERCITAVA RACCOLTA SCOMMESSE SENZA LICENZA, CASSAZIONE CONFERMA CONDANNA PER TITOLARE CTD: “NESSUNA DISCRIMINAZIONE SE BOOKMAKER NON HA VOLUTAMENTE PARTECIPATO A GARA”
(JAMMA – 29/10/2021)
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 6 novembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 3 maggio 2019, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 401 del 1989, perché, privo della licenza per la raccolta di scommesse per conto di società sedenti all’estero, esercitava abusivamente suddetta attività all’interno di una sala scommesse, consentendo ad alcuni avventori di effettuare scommesse attraverso postazioni appositamente predisposte dotate di PC.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: a) l’incompatibilità dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 401 del 1989 con gli artt. 4, n. 3, TUE e 49 e 56 TFUE, in quanto norma discriminatoria nei confronti degli operatori stranieri, che non consentirebbe il pieno esercizio delle libertà comunitarie di stabilimento e di prestazione di servizi nel mercato interno; b) l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen.
Per la Cassazione “il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. Quanto alla pretesa violazione della normativa comunitaria, va rilevato come non si possa ravvisare alcuna illegittima esclusione dalla gara inerente all’aggiudicazione delle concessioni (c.d. Bando Monti) o, comunque, un comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti della società estera per cui veniva esercitata l’attività di raccolta di scommesse, dal momento che la stessa non aveva mai espresso alcuna volontà di partecipare alla predetta gara, denunciandone l’irregolarità solo successivamente e al fine di legittimare la propria operatività nel territorio italiano. Le censure del ricorrente si rivelano, pertanto, prive di decisività e di novità rispetto a quanto esaminato e motivatamente rigettato dalla Corte d’appello. 3.2. In ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte d’appello di Brescia ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze processuali, lineari e conformi a logica, le ragioni per le quali ha ritenuto che non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., stante l’interruzione dell’attività illecita, protrattasi per diversi giorni a seguito del diniego della licenza, soltanto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende”.