RS 1 APRILE 2021

ANTONIA CAMPANELLA: “IL MINISTRO BONETTI PRESENTERÀ LE NOSTRE ISTANZE IN SENATO ED HA CONFERMATO DI ESSERE DALLA PARTE DEI LAVORATORI DEL GIOCO PUBBLICO”
(AGIMEG – 01/04/2021)
“E’ andato molto bene l’incontro con il ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti (Italia Viva) – racconta così ad Agimeg Antonia Campanella, presidente di Emi Rebus e fondatrice del Comitato Donne in gioco -. Il ministro ci ha rassicurato che non è stato un incontro di facciata ma di sostanza, dichiarando più volte di essere dalla nostra parte e di non avere pregiudizi nei confronti del gioco. Il ministro mi ha anche assicurato che presenterà le nostre istanze al Senato e che è perfettamente al corrente del fatto che con la chiusura delle sale del gioco pubblico si stia sviluppando quello illegale”.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO: NEL PRIMO BIMESTRE ENTRATE DAI GIOCHI PER 409 MLN (-71% SUL 2020)
(PRESSGIOCHI – 01/04/2021)
Tra gennaio e febbraio 2021 gli incassi per entrate del bilancio dello Stato relativi alla voce lotto, lotterie ed altre attività di gioco ammontano a 409 milioni di euro.
Erano 1,4 miliardi nello stesso periodo 2020.
Come riporta il Conto riassuntivo del Tesoro, di questi 93 mln sono relativi al Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legge del settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931; 190 milioni relativi ai proventi del Lotto e 35 milioni derivano dai proventi di altre attività di gioco.
65 mln dalla quota del 40 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici e 8,5 mln dal diritto fisso erariale sui concorsi pronostici.
A gennaio-febbraio 2021 ammontano a 592 milioni i proventi derivanti dal gioco del bingo, 417 mila euro quelli derivanti dal versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773.
Sono 33,5 milioni i proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Ammonta infine a 108 milioni la ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto.

IL SETTORE DEI GIOCHI LEGALI NON È UNA VETRINA PER LA POLITICA
(JAMMA – 01/04/2021)
Il comparto del gioco legale, tanto vituperato dalla politica e dalla opinione pubblica, ha un problema di visibilità.
Tutti d’accordo su questo, del resto è così da quando risultava difficile perfino collocarlo all’interno di una categoria economica. Lo è stato anche quando due decenni fa, con le slot, è stato affidato alle competenza dei Monopoli.
Ha un problema di visibilità soprattutto ora, malgrado l’interesse espresso da esponenti della politica con dichiarazioni più o meno esplicite.
Ben vengano i richiami alle migliaia di imprese che in questi mesi sono state ignorate, dalla politica e dalle amministrazioni regionali, ma non bastano.
Nelle stesse ore in cui si susseguono le dichiarazioni di intenti e i riconoscimenti al ruolo svolto dagli imprenditori del settore la macchina ‘fiscale’ non si arresta.
L’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi è dovuta, malgrado le chiusure delle sale giochi da mesi. E poi l’imposta sulle concessioni di scommesse, quindi gli obblighi relativi al Preu sulla raccolta degli apparecchi da gioco. Tutto questo mentre il Paese è fermo e in particolar modo lo sono le attività di raccolta autorizzate.
Ma la politica, quella che oggi conosciamo, si sa, si nutre di emergenze.
Visibilità e coinvolgimento, le parole d’ordine della comunicazione politica di cui anche il settore del gioco rischia di farne le spese.
Parole, che raramente si traducono in un fatto concreto. Basterebbe un segnale, a cominciare da una presa di posizione sugli adempimenti fiscali a cui gli imprenditori del gioco sono tenuti così come tutti gli altri.
E invece no. Le parole che ieri erano di quelli che stavano al governo diventano quelle di chi ci sta oggi.
La ‘slot’ della politica è in piena attività: la risposta giusta a chi la vuole sentire.
Nel frattempo si accumulano le settimane di chiusura, danni su danni, su imprese già provate da una politica fiscale approssimativa di cui nessuno si è mai preso la responsabilità.
Se l’indifferenza degli anni passati era un cattivo presagio per le sorti del settore del gioco legale, la ‘facilità’ con la quale una politica fatta di tanti personaggi e di poche idee si esprime e si mostra a chi vorrebbe risposte, non promette bene.
Leggendo attentamente tra le righe c’è sempre una condanna a chi ha sbagliato in passato, comprensione per i problemi di chi ascolta, un invito a resistere e a sperare che prima o poi arrivi qualcuno ad aiutarci.
Oggi più che mai, in questo stato di emergenza, le scelte politiche sono scelte di consenso, l’effetto annuncio più importante delle cose ‘fatte’.
Dopo mesi, troppi, il comparto vuole più risposte e meno annunci. Più fatti e meno intenzioni.

CASSAZIONE: ‘IMPOSTA SCOMMESSE, DAL 2011 DOVUTA DA CTD E BOOKMAKER’
(GIOCONEWS – 01/04/2021)
La Cassazione rigetta ricorso di Stanleybet ed evidenzia che dopo il 2010 l’imposta sulle scommesse è dovuta sia dal Ctd che dal bookmaker straniero. Il commento del Ceo Garrisi.
“Il legislatore, con l’art. 1, comma 66, I. n. 220/10, da un canto ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di ‘bookmaker’ privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘gestore per conto terzi’ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘gestore per conto proprio’ (ossia al ‘bookmaker’) sia irragionevole”.
Questo il principio attorno al quale ruota l’ordinanza della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso promosso da Stanleybet Malta Limited contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che con un avviso di accertamento aveva contestato al concessionario il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2012, quale soggetto obbligato in solido con una società che svolgeva l’attività di ricevitoria, in ottemperanza della norma sull’imposta unica per i centri scommesse senza concessione inserita nella legge di Stabilità 2011, che equiparava dal punto di vista fiscale i Ctd alle normali agenzie di betting.
Mentre, da altre ordinanze pubblicate in queste ore, emerge che “per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione”.
I giudici, pur riconoscendo – come già fatto dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27 – l’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3, d.lgs. n. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ribadiscono che sia la ricevitoria che il bookmaker partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggetta a imposizione, sicché entrambe svolgono l’attività gestoria delle scommesse.
Inoltre, si legge nell’ordinanza, “l’Amministrazione ha adeguatamente chiarito le motivazioni che l’hanno indotta ad adottare l’atto impugnato e cioè l’omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse da parte di un soggetto tenuto a tale adempimento e per ciò che concerne l’aliquota, la stessa Amministrazione ha chiarito che l’applicazione della misura massima è dovuta al fatto che l’ obbligato principale, pur a fronte di specifica richiesta in tal senso, non ha fornito all’Ufficio la documentazione necessaria per stabilire l’aliquota applicabile, la
ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell’avviso, onde evidenziarne le carenze motivazionali che (secondo le precisazioni rese da questa Corte, per le quali si veda, tra le tante, Cass. 21 novembre 2018, n. 30039) sono riscontrabili quando l’Agenzia si sia limitata a enunciare la pretesa impositiva, senza indicarne ‘petitum’ e ‘causa petendi’ e senza ricostruirne gli elementi costitutivi”
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Dpr n° 115 del 2002, la Cassazione “dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
GARRISI (CEO STANLEYBET): “CONTENZIOSO SUL PASSATO CONTINUERÀ, PRONTI A PAGARE TASSE DAL 1° GENNAIO 2021” – Non si è fatto attendere il commento all’ordinanza di Giovanni Garrisi, Ceo di Stanleybet. “Ho piena fiducia nella giustizia, una decisione della Corte di Cassazione va accettata anche quando è negativa. Una cosa però deve essere chiara: il contenzioso sul passato continuerà. Reagiremo all’ordinanza pubblicata ieri, a tutela dei nostri diritti nei modi consentiti dall’ordinamento interno ed europeo”.
Ma, aggiunge Garrisi, “Non è la prima volta che la Suprema Corte, in altre composizioni, ha poi cambiato orientamento. Sono convinto che ci sarà una lettura e una disamina ulteriore delle molteplici istanze difensive rimaste senza risposta. Per la Cassazione penale l’attività della compagnia è pienamente lecita, ma ci viene chiesto dal regolatore di pagare l’imposta unica sulla base di una legge che ha come presupposto lo scoraggiamento del gioco illecito. Insomma, anziché dirci che, dato che la nostra attività è lecita, abbiamo anche il dovere di pagare l’imposta unica (il che è pacificamente accettabile) ci viene detto che dobbiamo pagare l’imposta unica sulla base di una legge fatta per gli operatori illeciti, il che, anche moralmente, è difficile da accettare. Che si creda o no, questo è il nocciolo del problema.
Stiamo cercando, nella nostra interlocuzione con Adm, di trovare soluzioni per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per il futuro. Una mia lettera in tal senso, spedita al direttore Adm in data 01.03.2021, ove è contenuta addirittura la proposta di iniziare a pagare l’imposta unica in Italia con decorrenza retroattiva 01.01.2021, è in attesa di risposta. Lettere di disponibilità al pagamento dell’imposta unica in Italia sono state inviate dalla Stanley ad Adm fin dal 30.06.2016.
Ma una vera interlocuzione è iniziata, con l’attuale direttore, solo dall’inizio dello scorso anno e sicuramente sono stati fatti progressi nella giusta direzione. Continueremo ad impegnarci per far comprendere in tutte le sedi giudiziarie di tutti i gradi le ragioni del nostro dissenso dalla recente ordinanza della Cassazione, che lascia aperte vaste aree di incertezza e non affronta diverse questioni costituzionali e di diritto europeo.
Sotto altro riguardo, non posso non ricordare che l’ordinanza appena pubblicata è stata resa con procedura di camera di consiglio non partecipata, vale a dire, senza udienza pubblica e senza audizione orale dei difensori, nonostante specifiche istanze depositate e reiterate in ogni singola causa, che sono state espressamente rigettate. Questa scelta procedurale della Suprema Corte, non realmente motivata e francamente poco comprensibile, trattandosi di una vicenda giunta per la prima volta al suo massimo grado di giurisdizione, che ha impegnato per anni e anni i giudici di ogni ordine e grado in migliaia di cause, la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea, ha visto nella oggettività violato un elemento-chiave del giusto processo: il diritto fondamentale all’udienza pubblica con la presenza fisica in udienza dei difensori e il contradditorio reale con il Procuratore generale ed il Collegio giudicante.
La compagnia inizierà immediatamente a lavorare su un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non è sorprendente che l’atto finale di un immenso contenzioso lungo ben 11 anni – che coinvolge l’economia e, in definitiva, il reddito e la vita di migliaia di famiglie, per di più, nei tempi difficili della pandemia – sia stato celebrato senza la presenza fisica e il contraddittorio della difesa dei Ctd e della Stanley? Ma c’è di più: è ora sotto attenta valutazione anche il rifiuto da parte del Collegio giudicante di considerare, e dare giusto seguito, alla nostra richiesta di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per fare chiarezza sulla quanto mai oscura sentenza ‘Stanleyparma’. Un rifiuto che noi non possiamo accettare e, per il quale, ben conosciamo i rimedi consentiti dal nostro ordinamento.
È forte l’impressione che l’ordinanza della Cassazione, che ha, in sostanza, completamente ignorato gli argomenti della difesa, possa apparire, per così dire, ‘già scritta’ e che le sue motivazioni abbiano ricostruito in ‘buona forma’ una conclusione già raggiunta. Ciò nonostante, ribadisco la mia fiducia nella giustizia, ed il mio rispetto per la decisione della Corte. Quindi, fatto salvo l’esercizio in parallelo dei nostri diritti, e ogni ulteriore iniziativa giudiziaria, la compagnia intende proseguire il dialogo con il regolatore per cercare di delineare una applicazione quanto più possibile condivisa delle conseguenze dell’ordinanza”.

VIMINALE: PREVISTO IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
(AGIMEG – 01/04/2021)
Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto questa mattina al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un punto di situazione connesso all’emergenza sanitaria ancora in corso, alle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 e alle loro ricadute sul quadro economico e sociale. Anche in vista delle imminenti festività, è stato previsto il rafforzamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio, con la convocazione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, e dell’attività di vigilanza, specialmente verso gli obiettivi sensibili. L’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Sono stati, quindi, evidenziati i controlli quotidiani effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, sull’osservanza delle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nei confronti di 38 milioni 894 mila 431 persone e 9 milioni 795 mila 830 esercizi commerciali (11 marzo 2020-28 marzo 2021). All’incontro hanno partecipato il capo di gabinetto del Viminale, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dell’Interno.