RS 16 LUGLIO 2019

CAMERA, PREVENZIONE USO DEL SISTEMA FINANZIARIO: ALLA GUARDIA DI FINANZA IL COMPITO DI CONTROLLARE DISTRIBUTORI ED ESERCENTI DI GIOCO
(AGIMEG – 16/07/2019)
“Con lettera di costituzione in mora del 7 marzo 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, con particolare riguardo all’attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nella messa in mora, la Commissione europea ritiene che le misure comunicate dalla Repubblica italiana per l’attuazione della normativa europea (in particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90) non costituiscano recepimento completo della citata direttiva, precisando una serie di disposizioni considerate inattuate. In particolare, la Commissione ha effettuato i seguenti rilievi: (…) la mancata attuazione dell’art. 47, comma 2, della direttiva, il quale fa obbligo agli Stati membri di prevedere requisiti di professionalità e onorabilità in capo agli esponenti e ai titolari effettivi di prestatori di servizi di cambio, monete elettroniche, gioco d’azzardo et similia. Il Governo replica che tali requisiti sono già previsti a livello di normativa primaria in altri testi”.
E’ quanto si legge nel dossier sulla “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” pubblicato alla Camera. Le proposte di modifica contenute nell’Atto Governo n. 95 rispetto testo vigente del decreto legislativo n. 231 del 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” mantengono inalterate le disposizioni riguardanti il gioco. Così all’Articolo 1: “Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s’intendono per: a) attività di gioco: l’attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un’operazione di gioco; c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi; e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attività di gioco; h) operazione di gioco: un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; i) videolottery (VLT): l’apparecchio da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario”.
“Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30”, specifica ancora l’Articolo 3 riguardante i soggetti obbligati. All’Articolo 9 viene sottolineato poi: “Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell’esercizio dei suoi poteri di controllo; b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana”. Infine tra le disposizioni generali: “I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto”.

VICENZA, ‘BANDA DELLE SLOT’ CONDANNATA A 14 ANNI
(AGIMEG – 16/07/2019)
A Vicenza la ‘banda delle slot’, accusata di rapina pluriaggravata, lesioni personali e porto illegale di armi, è stata condannata, con rito abbreviato, a un totale di 14 anni. La banda, composta da 3 persone – due rapinatori e una basista – operava nella provincia di Vicenza, ed era riuscita a piazzare 3 colpi nelle sale slot della zona. I Carabinieri, attraverso le testimonianze dei dipendenti delle sale derubate, hanno trovato il collegamento tra la basista, che finse di essere una vittima nelle rapine, e i due rapinatori. Da quanto risulta dalle indagini, la donna avrebbe aiutato i due uomini nella pianificazione delle rapine usando la sua conoscenza delle sale slot coinvolte.

PECULATO E LEGGE STABILITÀ 2015: NON C’È REATO
(JAMMA – 16/07/2019)
La Procura della Repubblica di Roma ha recentemente chiesto l’archiviazione riguardo a procedimento scaturito da denuncia di un concessionario verso un gestore, assistito dall’avvocato Marco Ripamonti, per il mancato versamento della quota parte dell’imposta una tantum di cui alla legge di Stabilità 2015.
Per la procura capitolina, che ha accolto la posizione difensiva esposta dall’avv. Ripamonti, si tratta del mancato versamento di un’imposta indipendente dagli incassi e non del mancato riversamento di denari, detenuti in forza di incarico di pubblico servizio, appartenenti a terzi e derivanti da incassi delle AWP (Newslot). Da tale argomento la ritenuta insussistenza del delitto di peculato.

LOMBARDIA, BECCALOSSI (MISTO): ‘NEGLI ULTIMI ANNI DIFESE LEGGI INNOVATIVE CHE GOVERNO NON HA IMPUGNATO, COME QUELLA PER LA LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO’
(JAMMA – 16/07/2019)
“Negli ultimi anni siamo riusciti a difendere leggi innovative e non certo ‘facili’, come quelle sulle moschee e per la lotta al gioco d’azzardo. Leggi che un governo politicamente contrario a quello regionale non ha ritenuto di impugnare o quando l’ha fatto non è riuscito a depotenziare”. Lo ha detto Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo Misto in Lombardia.

DECRETO DIGNITÀ, L’ITALIA DEL GIOCO AL BUIO SENZA PUBBLICITÀ
(GIOCONEWS – 15/07/2019)
A partire da oggi, lunedì 15 luglio 2019, bandita ogni forma di pubblicità sul gioco su media e sport, con l’entrata in vigore definitiva del decreto Dignità.
Un anno fa entrava in vigore il decreto Dignità e dal 14 luglio di quest’anno la pubblicità sul gioco attraverso i mass media generalisti è bandita.
Lo aveva deciso un anno fa il ministro allo Sviluppo economico, Luigi di Maio, per far fronte al fenomeno del gioco d’azzardo patologico (pardon, del “disturbo da gioco d’azzardo, o Dga, come ribattezzato dallo stesso decreto) e dopo un anno, nonostante le varie perplessità, criticità e anomalie emerse durante gli ultimi mesi, relativamente all’interpretazione della norma, che neppure le Linee Guida di AgCom sono riuscite completamente a smarcare, lo “spegnimento” dei riflettori sul gioco diventa esecutivo.
Anche se, secondo alcuni, il confine tra divieto assoluto e parziale è ancora labile.
Non per lo sport, che a partire da oggi perde il finanziamento da parte dell’industria del gaming che era stato vitale nel corso degli anni, come emerge chiaramente dai dati, tenendo conto che soltanto la Serie A di calcio si stima perda circa 35 milioni di euro a causa del divieto.
Come pure il mondo dei media, con l’Associazione dei pubblicitari che parla di minori introiti per 150 milioni di euro, come riporta anche il quotidiano sportivo Tuttosport.
UN ANNO DIFFICILE – In questo anno appena trascorso, l’industria del gioco e le associazioni del settore hanno studiato e ponderato tutti i possibili effetti dell’entrata in vigore della legge, che nel mettere al bando ogni forma di comunicazione del gioco con vincita in denaro, ha concesso un anno di transizione unicamente per i contratti pubblicitari già in essere tra le società di gioco e gli editori, agenzie, club sportivi e altri soggetti interessati.
E quindi fino al 14 luglio del 2019, cioè fino a ieri.
Anche le linee guida dell’Autorità garante delle Comunicazioni (AgCom), pubblicate nello scorso mese di aprile, come detto, hanno potuto dare solo un’interpretazione parziale della legge: il gioco sparisce dai giornali, tv generalista e pay-tv, dallo sport (maglie dei giocatori), dalle manifestazioni culturali e di ogni altro genere, ma rimane sulla stampa specializzata.
A un anno di distanza da quel decreto, così fortemente restrittivo per l’intera industria del gioco che non colpisce, pertanto, solo il gioco online o le scommesse sportive, ma l’intero comparto, nonostante lo spegnimento dei riflettori venga confermato su tutta la linea (eccetto la stampa specializzata, coerentemente con quanto avviene in tutti gli altri settori in cui vige un divieto analogo, vedi tabacchi, armi o farmaci, ma solo grazie alle precisazioni di Agcom), da parte del Governo non ci sono ancora risposte chiare ai soggetti interessati che da un anno, appunto, le stanno chiedendo. Non ci sono ancora dei confini stabiliti entro cui l’industria del gioco può procedere.
LA POSIZIONE DELL’INDUSTRIA – In questo specifico momento, le richieste degli addetti ai lavori sono ormai rivolte al mantenimento del presidio di legalità e sicurezza garantito dal sistema del gioco legale e non mirate all’aumento del profitto o all’espansione del proprio business. Tutto questo è testimoniato dal fatto che la necessità del Riordino del comparto è rimasta una promessa e il Governo, ad oggi, non è mai intervenuto provando a risolvere le numerose criticità riscontrate sul territorio. Neanche di fronte alle richieste palesate dalle stesse Regioni o dai Comuni che dopo una battaglia senza quartiere nei confronti del settore, ora chiedono chiarezza. E la risposta del Governo non può certo essere quella di un divieto di pubblicità: o, almeno, non può limitarsi a questo.
Come pure una risposta dovrà essere data, prima o poi, alle società di gioco che hanno investito e stanno ancora oggi investendo sul settore del gioco, che continua ad essere legale e sotto il controllo dello Stato e per tale ragione dovrebbe rappresentare un mercato sicuro e protetto, e non pregiudicato dallo stesso Stato, in prima persona.
Si pensi soprattutto a quelle società appena entrate sul mercato italiano attraverso l’acquisto delle concessioni per il gioco online, messe a gara qualche mese prima dell’entrata in vigore del decreto Dignità, che ora si ritrovano con l’impossibilità di proporre i propri marchi agli italiani.
Per un autentico paradosso (e un palese squilibrio del mercato) di cui prima o poi qualcuno dovrà pur occuparsi. Magari prima che sia un tribunale a doverlo fare, come troppo spesso accade, soprattutto nel settore. Intanto, però, ad occuparsi di questa vicenda, sarà l’iGB Live di Amsterdam, la principale kermesse dedicato al settore del gioco online a livello internazionale, in programma dal 16 al 19 luglio, che propone un panel dedicato al divieto italiano di pubblicità promosso da GiocoNews.it nel quale si proverà a fare il punto della situazione, per capire come è stato recepito il divieto dalle aziende che operano nel comparto e quali conseguenze potrà avere sul mercato e sugli altri paesi europei che hanno sempre visto nell’Italia un punto di riferimento nella regolamentazione del gioco.
I POSSIBILI SVILUPPI – Dopo un anno di fuoco, sembra però che la caccia alle streghe (e al gioco), da parte del Governo, si sia affievolita. L’accanimento contro il settore ha prodotto numerosi interrogativi da parte degli operatori ma anche da parte della politica, perché senza gioco, lo Stato non guadagna più quelle risorse che “entravano” regolarmente e su cui l’Italia poteva contare.
Il Governo, in questo 2018-2019, ha provato a mettere le mani sul gioco, da un punto di vista economico, creandone addirittura dei nuovi come il restyling del Totocalcio e dal punto di vista politico con l’oscuramento della pubblicità dalla vista degli italiani.
E chissà che proprio queste nuove forme di gioco non possano rappresentare una ragione e un’opportunità per condurre veramente quell’operazione di riordino e di riforma del settore che l’industria continua ad attendere da tempo e con essa anche gran parte delle regioni e dei comuni che hanno intrapreso la strada della regolamentazione, anche se di stampo proibizionista, ma comunque motivata, in genere, da logiche di tutela e salvaguardia della comunità e non semplicemente di carattere punitivo per i lavoratori.
Il mondo del gioco legale, intanto, continua per la sua strada, a produrre e a dare lavoro, a condurre la sua quotidiana battaglia per difendere l’industria così come è nata e cresciuta (sana) in Italia, negli anni senza guerre né divieti. In attesa di una riforma, per continuare a farlo, in modo efficace e sostenibile. Per il bene di tutti.

GUGGINO (IAP): “VIETARE LA PUBBLICITÀ DEL GIOCO, IMPEDISCE DI DISTINGUERE OFFERTA LEGALE DA QUELLA ILLEGALE”
(PRESSGIOCHI – 15/07/2019)
“Con il divieto alla pubblicità non abbiamo uno strumento per riconoscere la pubblicità legale da quella illegale. Inoltre in tutta Europa si continuerà a fare pubblicità. Le aziende dall’estero lo faranno. Non dobbiamo dimenticare che la pubblicità è un ottimo strumento di educazione. Anziché vietare avremmo dovuto dare informazione”.
Lo ha dichiarato, Vincenzo Guggino, segretario generale dello Iap a Centocittà su Radio1.