RS 18 FEBBRAIO 2022

STANLEYBET, TRIBUNALE DI TRIESTE: “SANZIONE SLOT INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO. ATTIVITÀ DEI CENTRI STANLEYBET LEGITTIMA E LECITA”
(AGIMEG – 18/02/2022)
L’ADM di Trieste accertava la presenza di sei apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6/A, del T.U.L.P.S. (cc.dd. AWP), nonché lo svolgimento dell’attività di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto della società Stanleybet Malta Limited. Contestualmente era stato accertato che tutti gli apparecchi installati e funzionanti nel locale erano correttamente collegati alla rete telematica dell’AAMS ed erano muniti dei previsti nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione. L’Amministrazione procedeva alla contestazione e all’avvio del relativo procedimento sanzionatorio e notificava l’ordinanza ingiunzione a carico del titolare del centro Stanleybet per aver installato sei apparecchi da intrattenimento in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
Il titolare del centro presentava ricorso con l’avv. Daniela Agnello ed evidenziava, unitamente all’avv. Carmela Auriemma la discriminazione subita dall’operatore nell’accesso al sistema concessorio italiano e la conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Trieste statuisce che “l’assenza di licenza ex art. 88 TULPS in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente” e aggiunge che “anche con riferimento alla gara Monti, dunque, Stanleybet non è stata messa in condizione di partecipare alla gara a causa della discriminazione insita nella normativa italiana”.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza dell’Unione Europea e rileva che “La stessa Corte di Giustizia, del resto, nella sentenza Costa e Cifone, ha dichiarato che ‘non possono essere applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone (…) legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione’”.
Il Tribunale conclude che non vi sono i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario così come il corrispondente reato penale per il quale il Tribunale di Udine, ha già ritenuto non fondata l’imputazione di esercizio abusivo di cui all’art. 4 della Legge 401/1989 ed ha, pertanto, assolto con la formula “il fatto non sussiste”.
I Giudici di Trieste e Udine, quindi, procedono alla disapplicazione della sanzione penale e all’annullamento della sanzione amministrativa con assoluto riconoscimento della legittimità, regolarità e liceità dell’attività Stanleybet.

SOSTEGNI ALLE IMPRESE, CONFCOMMERCIO: “SALE BINGO A RISCHIO CHIUSURA, RIVEDERE CANONI DI CONCESSIONE”
(JAMMA – 17/02/2022)
Il settore dei giochi e delle scommesse sta vivendo un profondo stato di crisi. In particolare le sale bingo hanno necessità di misure di sostegno adeguato.
Confcommercio lancia l’allarme sulla situazione delle attività di gioco legale, fondamentale per contrastare l’offerta illegale e a garanzia degli utenti.
Il Senato è impegnato nella conversione in legge del terzo decreto in materia di sostegni alle imprese a seguito delle misure adottate contro la pandemia e a questo proposito Confcommercio ha presentato una seri di proposte.
“Relativamente ai giochi pubblici, si evidenzia il permanere di uno stato di grave incertezza sulla durata delle concessioni delle scommesse e degli apparecchi da gioco – solo tecnicamente interessati dalla proroga dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2022 (ex art. 103, comma 2 del DL n.18 del 2020, cd “Cura Italia”) – e sulla conferma del modello distributivo che, contrastando l’offerta illegale, garantisce tutela agli utenti dei servizi di gioco”, precisa Confcommercio.
“Per le concessioni delle sale bingo, occorre poi prevedere, nel quadro delle misure di sostegno alle attività chiuse di cui all’art. 1 del decreto in commento, da una parte la revisione dei canoni concessori a partire da gennaio 2022 e, dall’altra, la sospensione dei canoni collegati alle chiusure per complessivi 8 mesi (ottobre 2020 – maggio 2021). Tale intervento potrà interrompere il trend di chiusura definitiva di molte di queste attività ed il conseguente crescente ricorso ad ammortizzatori sociali i quali, anche nel 2022, vedono coinvolti già centinaia di dipendenti del settore”, aggiunge l’associazione.

E ancora: “In tema di ammortizzatori sociali, apprezziamo l’esonero dal contributo addizionale introdotto con l’art. 7, per i comparti economici individuati. Tuttavia, sarebbe utile una neutralizzazione dei periodi di trattamento emergenziali (compresi quelli previsti nel 2022) dai limiti massimi di durata dei trattamenti di integrazione salariale. Parimenti, occorre ampliare i codici Ateco di cui all’allegato 1 del decreto anche allo spettacolo cd. dal vivo, per sostenere anch’esse con la CIG ‘scontata’. La crisi, infatti, ha indubbiamente colpito tutto il mondo dello spettacolo trasversalmente, con punte di riduzioni di incassi fino a circa l’80%”.
Si ricorda che il Decreto Sostegni Ter prevede che i datori di lavoro di diversi settori, tra cui sale giochi e bingo, che nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 sospendono o registrano una riduzione dell’attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

SAPAR, COMUNICATO ESERCENTI COMMA 7
(PRESSGIOCHI – 18/02/2022)
Si comunica che gli esercenti proprietari dei seguenti apparecchi:
1) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (Calciobalilla, flipper, Juke box etc.) già installati almeno una volta nella loro vita utile alla data del 1°Giugno 2021
2) 7A e 7C ante 2003 (cioè gru e videogiochi con solo nulla osta di messa in esercizio, anche se datato successivamente al 2003) già installati almeno una volta nella loro vita utile alla data del 1°Giugno 2021
DOVRANNO RICHIEDERE TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE I NULLA OSTA DI MESSA IN ESERCIZIO PER TUTTI GLI APPARECCHI DI LORO PROPRIETA’ APPARTENENTI ALLE TIPOLOGIE DI CUI SOPRA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022.
N.B. A far data del 1°Marzo 2022 gli apparecchi non dotati di nulla osta non potranno restare installati nei pubblici esercizi.

HA EFFETTO ESPULSIVO, CDS SOSPENDE ORDINANZA DEL COMUNE DI MODENA
(GIOCONEWS – 18/02/2022)
Accolto dal Consiglio di Stato l’appello di un concessionario contro un’ordinanza dell’amministrazione comunale emiliana.
“Si traduce in un sostanziale effetto espulsivo dell’attività del gioco lecito dal territorio comunale”. Questo il motivo per cui il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale accoglie l’appello di un concessionario e accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado da un concessionario e sospende l’atto impugnato.
L’atto impugnato, in tal caso, è un’ordinanza del Comune di Modena, esaminata la quale il CdS ritiene, “prima facie, che le ragioni dedotte dall’appellante siano idonee a fondare l’invocata tutela cautelare in quanto il provvedimento impugnato si traduce in un sostanziale effetto espulsivo dell’attività del gioco lecito dal territorio comunale, senza peraltro tenere conto della particolarità della vicenda, della situazione di emergenza e dell’applicazione dell’art. 103 del d.l. 18/2020”.
Oltre alla sospensione dell’ordinanza il CdS “ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo”.
“Ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile”, scrive infatti il CdS nella sentenza, “e ritenuto altresì che la delicatezza della vicenda imponga una definizione del merito della controversia re adhuc integra”.