RS 18 LUGLIO 2019

SENATO, RENDICONTO 2018 E ASSESTAMENTO 2019: PARERE FAVOREVOLE DELLA VI E DELL’XI COMMISSIONE. ALLE 12, IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
(AGIMEG – 18/07/2019)
In Commissione Istruzione al Senato, prosegue l’esame, iniziato martedì 2 luglio, del ddl n. 1374, di conversione del decreto-legge 28 giugno, n. 59, recante misure urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. In VII Commissione è stato nuovamente rinviato il parere. Mentre in V Commissione è stato espresso parere non ostativo al testo, parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione ad alcuni emendamenti e rinviato l’esame dei restanti. Nel testo è prevista, per finanziare attività di competenza del Ministero, anche una quota di riserva degli utili derivanti dal gioco del lotto. “L’articolo 2 è volto a rendere disponibili ri¬sorse aggiuntive per assicurare nell’immediato lo svolgimento dei compiti istituzionali del Mi¬nistero per i beni e le attività culturali. (…) Il comma 2 incrementa la disponibilità delle risorse destinate alle finalità dell’arti¬colo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, la quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la con-servazione del patrimonio culturale nonché per interventi di restauro paesaggistico, che si traduce in un incremento patrimoniale dello stesso. L’incremento, pari a euro 19.400.000 annui, è disposto per il 2019 e il 2020 ed è finalizzato ad assicurare lo svol¬gimento di attività di tipo sia tecnico sia di supporto, per un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali, con conse¬guente accrescimento del valore degli stessi”. Inoltre, i senatori FI-BP Testor, Giro, Moles, Papatheu con un emendamento, su cui la V Commissione ha espresso parere contrario, all’articolo 1 hanno chiesto di finanziare il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali con il 30 per cento delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali.
Rinviato il parere dell’XI Commissione sul DL “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche´ di semplificazione” già approvato dalla Camera e che prevede il divieto per le scommesse su partite della Lega nazionale dilettanti.
La Commissione Bilancio, l’11 luglio, ha avviato l’esame congiunto del Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato 2018, con la relazione della sen. Ferrero, e delle Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato 2019, con la relazione della sen. Pirro. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le 12 di oggi. Intanto la VI e l’XI Commissione hanno espresso parere favorevole ad entrambi i testi.

CAMERA: ‘RIORDINO SU GIOCO E INTERVENTI SCOMMESSE CLANDESTINE’
(GIOCONEWS – 18/07/2019)
Il dossier ‘Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale’, pubblicato alla Camera, spiega la necessità di un riordino su gioco e interventi scommesse clandestine.
Il disegno di legge recante “Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive”, dopo le modifiche approvate dalla commissione Giustizia alla Camera, si compone di un solo articolo, con il quale delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.
Nel dossier “Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale” sul contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, pubblicato alla Camera si legge: “i primi criteri di delega prevedono la ricognizione, il Riordino anche della materia penale e processuale coordinamento (lettera a), e l’armonizzazione della normativa (lettera b), anche penale e processuale, non disciplinata dai codici in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.
Il coordinamento e l’armonizzazione della suddetta normativa con le disposizioni vigenti. Al riguardo andrebbe approfondito se il principio di cui alla lettera b) non si sovrapponga con quanto già previsto dalla lettera a) in materia di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.
In relazione a tali principi di delega – si legge ancora nel testo – il riordino ed adeguamento interesserà, in particolare, le disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), più volte nel tempo oggetto di interventi d’urgenza da parte del legislatore (da ultimo, appunto, con il decreto-legge n. 53 del 2019).
Oltre a profili penali sostanziali (con la previsione di numerosi reati commessi in ambito sportivo: dalla frode, alle scommesse clandestine, alla violenza su persone o cose, al possesso di armi e strumenti atti a offendere, al lancio di oggetti e artifizi pirotecnici, allo scavalcamento e invasione di campo, all’esposizione di striscioni razzisti), la legge del 1989concerne specifici aspetti processuali, con particolare riferimento ai ricorsi amministrativi avverso l’irrogazione del Daspo da parte del questore; al giudizio di convalida dell’obbligo di comparizione presso gli uffici di PS nel corso della giornata di svolgimento della manifestazione sportiva; alle ipotesi di arresto in flagranza differita; alla possibilità, in relazione a determinati reati, di ricorso al giudizio direttissimo; al “giudizio” del questore sulla riabilitazione del soggetto sottoposto al Daspo.
Ulteriori disposizioni sono contenute nella cosiddetta legge Mancino (L. 205 del 1993) – che ha previsto, tra l’altro (art. 2): la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 103 a 258 euro per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive alle persone che vi si recano con i citati emblemi o simboli di (la pena per il contravventore è l’arresto da tre mesi ad un anno).
Va poi ricordato – continua il testo del dossier – il Dl n. 8 del 2007 (art. 2-bis) che vieta striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (arresto da tre mesi a un anno) e inibisce alle società sportive, di agevolare con contributi, sovvenzioni, facilitazioni (ad es. per la fornitura di biglietti) persone condannate per violenza nelle manifestazioni sportive o colpite da Daspo (art. 8).
Ulteriori principi e criteri per l’attuazione della delega attengono agli Obblighi delle società sportive obblighi in capo alle società sportive (comma 3); il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.
Con un ultimo criterio il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.
In proposito si ricorda che l’ art. 8, comma 1, del D.L. 8/2007, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 53 del 2019, vieta alle società sportive di corrispondere determinati benefici (sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio) ai soggetti destinatari di Daspo, di misure di prevenzione, ai condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi nonché ai pregiudicati per specifici reati, finché non intervenga la riabilitazione.
Il procedimento per l’emanazione del testo unico – si legge ancora – è adottato su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della giustizia. Il parere del Consiglio di Stato deve essere reso entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi i quali il Governo può comunque procedere (comma 4).
Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il parere entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato (comma 5).
Viene prevista la consueta formula dello scorrimento del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (dodici mesi) è prorogata di 90 giorni.
Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa.

Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni ed eventuali modificazioni. In tal caso solo le commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi sulle osservazioni del Governo, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto.
È prevista la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive del testo unico, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo (comma 6).
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, è adottato, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell’Interno, di concerto con i ministri interessati, anche un testo unico delle norme regolamentari in materia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la potestà regolamentare del Governo. Tale testo unico – sul quale deve esprimere il proprio parere il Garante per la protezione dei dati personali – dovrebbe raccogliere le disposizioni di grado regolamentare vigenti e adeguarle anche alla nuova disciplina introdotta dal testo unico legislativo”.

DECRETO DIGNITÀ. BUTTI (FDI) PROPONE DI RINVIARE DI UN ANNO IL DIVITO ALLA PUBBLICITÀ DEI GIOCHI D’AZZARDO
(GIOCONEWS – 17/07/2019)
L’onorevole Alessio Butti di Fratelli d’Italia ha presentato questa mattina alla Camera dei deputati una interrogazione per chiedere il rinvio di almeno un anno del divieto alla pubblicità di giochi e scommesse e alle sponsorizzazioni introdotto dal decreto dignità.
L’interrogazione parlamentare parte da un’attenta analisi sui potenziali mancati ricavi da sponsorship e pubblicità nel mondo del calcio/sport (quantificati in oltre 35 milioni di euro, solo considerando il mercato del pallone), collegati allo stop imposto da questo Governo, attraverso l’art. 9 del Decreto Dignità, all’industria del gioco.
Di seguito il testo dell’atto:
Dal 14 luglio scorso le società sportive non possono più offrire spazi pubblicitari ad aziende di scommesse sportive.
L’articolo 9 della Legge 96/2018 vieta qualsiasi forma di pubblicità di giochi o scommesse.
Gli effetti della legge comportano un taglio netto di 35 milioni di Euro solo per la Serie A di Calcio, e quantomeno di altrettanti milioni se si considerano le altre discipline sportive (fonte Sporteconomy.it)
Il Servizio Bilancio del Senato ha quantificato in circa 550 milioni di € la perdita prevista di gettito dai giochi nel triennio 2019/2021.
Secondo le stime del MEF si conferma che, a regime, negli anni 2020/2021 il minor gettito sarà stabile a 150 milioni di euro.
1.Come pensa il Governo di indennizzare il sistema sport e il sistema televisivo /media da perdita stimata rispettivamente in 70 e 100-150 milioni di euro?

2.Se non ritenga il Governo vista la criticità del momento economico del Paese consentire una proroga per un’altra stagione sportiva (fino al 31 maggio 2020) per consentire ai club di calcio e alle altre leghe e alle societa sportive delle altre discipline sportive di poter introitare nuovamente ricavi utili per i progetti sportivi anche attraverso la sottoscrizione di contratti di sponsorship con il mondo del betting, e attraverso una diversa regolamentazione delle scommesse sportive (la cui titolarità spetta proprio al mondo dello sport), semmai veicolando parte di questi maggiori importi alle infrastrutture, ai giovani, alla formazione, alla lotta alle scommesse clandestine e alla ludopatia.

3.Come il Governo ritenga possibile che, da un lato, le aziende del gioco lecito debbano rispettare tutte le norme previste dal contratto di concessione, inclusa quella della pubblicita e promozione con la finalità di distinguersi da gioco irregolare e illegale e, dall’altro, lo stesso Stato vieta alle aziende del betting di fare pubblicità’.

4.per quale motivo il legislatore, nel caso specifico dell’art 9 del Decreto Dignità, non abbia inteso armonizzare le due norme arrivando a generare una palese violazione di legge e un limite alla libertà di impresa.

5.Per quale motivo il governo non abbia ancora aperto il tavolo per una rivisitazione della regolamentazione, nonostante l’impegno espresso nello stesso articolo 9.

RELAZIONE CORTE DEI CONTI, ISS: “NEL 2017 AVVIATE AZIONI PER MIGLIORARE MONITORAGGIO DEI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO”
(AGIMEG – 18/07/2019)
“Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping si propone come punto di riferimento nazionale per le tematiche relative alle dipendenze e al doping da sempre di grande rilevanza e impatto per la salute pubblica. Il doping, le dipendenze da sostanze quali il tabacco, l’alcol o il consumo di droghe, comprese le NPS (Nuove Sostanze Psicoattive) e le dipendenze comportamentali quali il disturbo da gioco d’azzardo, la food addiction o le Technology addiction, sono tra i maggiori fattori di rischio per la salute pubblica”. E’ quanto si legge nella Relazione della Corte dei Conti al parlamento sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, Istituto Superiore di Sanità (Esercizio 2017) pubblicata al Senato.
“Le attività in svolgimento per l’anno 2017 hanno riguardato lo svolgimento di Indagini quantitative e qualitative sulle tematiche delle dipendenze. le azioni intraprese riguardano lo sviluppo di network di organizzazioni deputate alla difesa ed alla promozione della salute. In particolare, nel 2017 sono state avviate azioni per aggiornare la rete dei servizi per il trattamento delle dipendenze, quali la mappatura e il monitoraggio dei Centri Antifumo, dei Servizi per il trattamento del gioco d’azzardo e dei Club Alcologici Territoriali (AICAT). Nel 2017-2019, nell’ambito delle politiche alcologiche, partecipa alla creazione dinetwork, all’identificazione di strategie di diagnosi precoce e di intervento breve (IPIB), alla raccolta di buone pratiche e produzione di linee guida. Nel triennio 2017-2019 saranno implementati programmi e attività dell’OMS: raccolta e confronto di dati formali e flussi informativi; sistemi di monitoraggio e di sorveglianza epidemiologica; standardizzazione di terminologie e nomenclatura, confronti scientifici su internet addiction, gaming, gambling and electronic devices adictions. Nell’anno 2017 sono state implementati eventi formativi a distanza per operatori socio-sanitari e per operatori di gioco sul fenomeno del gioco d’azzardo, sono stati realizzati programmi di formazione residenziale per ispettori NAS sul fenomeno del doping e sono in svolgimento programmi formativi per l’identificazione precoce e intervento breve sul consumo di alcol e sul disturbo da gioco”, conclude.

CAMERA, PDL ‘MODIFICHE STATUTO REGIONE SICILIANA’: IL 25% DEL GETTITO DELLE ENTRATE DEI MONOPOLI TABACCHI E GIOCHI DESTINATO ALLA REGIONE
(JAMMA – 18/07/20199
All’articolo 36 dello statuto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “È riservata alla Regione una quota pari al 25 per cento del gettito delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e dei giochi pubblici. Le risorse rivenienti da tale quota sono destinate alla realizzazione di interventi di sviluppo economico e di crescita occupazionale della Regione, nonché di interventi per la manutenzione e la costruzione di opere infrastrutturali e di edilizia popolare e scolastica”.
E’ quanto si legge nella proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato Antonio Minardo (Fi) “Modifiche agli articoli 14, 36, 37 e 38 dello statuto della Regione siciliana, in materia di potestà legislativa e regolamentare, di entrate tributarie e di condizioni per il ricorso all’indebitamento” pubblicata alla Camera.