RS 25 GENNAIO 2021

SLOT. ANNULLATO VERSAMENTO ACCONTO PREU GENNAIO/FEBBRAIO 2021
(JAMMA – 25/01/2021)
“Solo per l’anno 2021, gli acconti PREU per il bimestre gennaio/febbraio, in scadenza il 28 gennaio, il 13 febbraio e il 28 febbraio sono annullati e l’importo dovuto a titolo di PREU è versato integralmente entro il giorno 22 marzo 2021”.
Così una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli datata 25 gennaio 2021.
La misura si rende necessaria in considerazione “della sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, il versamento degli acconti PREU per il bimestre gennaio/febbraio, in scadenza il 28 gennaio, il 13 febbraio e il 28 febbraio (parametrati all’imposta versata per il settembre/ottobre 2020), sarebbero di gran lunga superiori ai versamenti effettivi, causando, per tale bimestre, la necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell’eccedenza dai versamenti dovuti per i bimestri successivi”.

PIEMONTE: LE COMMISSIONI DISCUTONO LA RELAZIONE ALLA CLAUSOLA VALUTATIVA DELLA LEGGE
(PRESSGIOCHI – 25/01/2021)
Giovedì prossimo, 28 gennaio, in Consiglio regionale del Piemonte si discuterà presso le commissioni riunite Attività produttive, Sanità e politiche sociali e Legalità la relazione alla clausola valutativa della legge regionale 9/2016 relativa al contrasto al gioco d’azzardo.
Se da un punto di vista degli effetti sul tessuto imprenditoriale ne conosciamo ampiamente gli effetti, è giusto che il Consiglio valuti attentamente anche le ricadute sul piano sociale e sanitario non perdendo di mira l’unico vero importante obiettivo.
Le domande che restano aperte sono in estrema sintesi, se il gioco vale la candela. La perdita di occupati e di gettito è stata compensata con una reale riduzione del numero dei dipendenti da gioco d’azzardo patologico?

LA SOCIOLOGA E ANTROPOLOGA MANUELA VINAI ENTRA NEL CENTRO STUDI AS.TRO
(GIOCONEWS – 25/01/2021)
Il Centro studi As.tro ‘arruola’ la sociologa e antropologa Manuela Vinai, con l’obiettivo di implementare una comunicazione efficace tra tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico.
Prosegue il lavoro di rafforzamento e rinnovamento dell’attività e delle strategie di As.tro. Dopo aver esteso, nel corso del 2020, la propria rappresentanza anche ad altri segmenti del gioco legale, online e scommesse, l’associazione ha dato vita a un servizio integrato per tutti gli operatori del gioco lecito.
L’Associazione, al fine di acquisire le competenze scientifiche, tecniche e giuridiche indispensabili per la nuova sfida verso il rilancio del settore, ha deciso di ampliare la propria struttura e di avvalersi del contributo e della professionalità di Manuela Vinai, antropologa e sociologa, che da oggi entra a far parte del Centro studi As.tro, il cui ruolo è quello di approfondire e analizzare le tematiche normative, sociali ed economiche che riguardano l’offerta di gioco legale nel nostro Paese.
Manuela Vinai è laureata in sociologia all’Università di Trento e in etnologia all’Università di Nizza Sophia Antipolis, ed è attualmente PhD Fellow in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’educazione presso l’università degli Studi di Torino. Si occupa di ricerca applicata ai servizi socio-sanitari, con particolare riferimento alle marginalità sociali e ai processi di impoverimento.
Si è avvicinata al settore come autrice del libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della provincia italiana“, un viaggio nelle sale slot italiane per osservare dall’interno il rapporto che i giocatori hanno con le macchine, il denaro e il tempo.
“La mia formazione scientifica è di antropologa” dichiara Vinai. “L’antropologia ha questa idea di conoscere ‘mondi altri’, per lo più geograficamente, anche se in tempi recenti la disciplina ha avuto uno sviluppo importante anche in contesti vicini, nelle ricerche che vengono definite ‘at home’. Il mio lavoro si colloca in questo ambito e in particolare nell’antropologia applicata.
Accettare di far parte del Centro studi di un’associazione di categoria rappresenta per me una sfida significativa dal punto di vista scientifico, mi piace considerarla come un’esplorazione della mia professionalità. Facendo ricerca da tanti anni in ambito locale sono consapevole di quanto sia fondamentale il lavoro degli operatori che si occupano delle pratiche quotidiane sul territorio e intendo mettere a disposizione la mia esperienza in tal senso.
L’obiettivo è implementare una comunicazione efficace tra tutti i soggetti che animano la filiera del gioco pubblico in Italia. Durante la ricerca etnografica sulle sale slot/vlt è stato molto interessante per me il confronto con i gestori e vorrei raccontare il loro punto di vista, sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza del peso dell’aspetto morale sull’opinione pubblica e i mass media. Proverò a portare l’attenzione su temi poco presi in considerazione oggi dalla comunicazione, mi auguro in maniera originale. L’importante, a mio avviso, è che ciò che si fa in ambito di studi e ricerche abbia una ricaduta anche per la comunità, mettendosi a disposizione dei soggetti che la compongono. Un primo spunto da cui partire è l’errore di rendere sinonimi i termini ‘gioco d’azzardo’ e ‘gioco d’azzardo patologico’ che in realtà sono molto differenti tra loro: proverò ad analizzare e a capire quali sono le motivazioni alla base di questo fraintendimento”.

SCOMMESSE, CASSAZIONE: IL CTD CHE UTILIZZA CONTI DI GIOCO “ANONIMI” COMPIE INTERMEDIAZIONE
(AGIMEG – 25/01/2021)
Compie il reato di esercizio abusivo di gioco “il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero (che) metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata”. Il gestore infatti realizza “un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero nonché l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a quest’ultimo, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore italiano”. Lo afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo i ricorsi intentato dal titolare di un Ctd abruzzese contro il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Pescara. La Suprema Corte sottolinea anche che irrilevante che le giocate siano state incassate “tramite conti gioco on line, o tramite la raccolta da banco”. Dovrà invece essere discussa nel merito la possibilità che esistesse uno specifico accordo tra il Ctd e la compagnia madre, ma la Cassazione ricorda che il Tribunale dubita di questa circostanza: “la documentazione prodotta risulta priva di timbri o segni riconducibili alla società e reca una firma illeggibile dell’indagato, difforme da quella apposta nella procura speciale per il presente procedimento”.