RS 29 NOVEMBRE 2021

MARCHE, CONSIGLIO REGIONALE APPROVA PROROGA AL 31 LUGLIO 2023 DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUL GIOCO
(AGIMEG – 29/11/2021)
Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato, con 18 voti a favore e 10 contro, l’articolo 8 in materia di gioco della proposta di legge n. 81 ad iniziativa del Consigliere Renzo Marinelli (Lega) “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”.
L’articolo in questione prevede una proroga dell’entrata in vigore del distanziometro regionale per le attività di gioco, rispetto ad una serie di luoghi sensibili come scuole, istituti di credito, sportelli bancomat, uffici postali e compro-oro, al 31 luglio 2023, rispetto al precedente termine del 30 novembre 2024 proposto dalla Lega.
La legge attualmente in vigore è del 2017 e prevede che gli esercizi che offrono giochi e scommesse si adeguino alla legge regionale di contrasto alla dipendenza da gioco entro il 30 novembre 2021.

GIOCO D’AZZARDO ONLINE: UN TERZO DEI GIOCATORI USA SITI ILLEGALI
(JAMMA – 29/11/2021)
Un terzo dei giocatori online gioca su siti illegali. È quanto emerge dall’indagine «Conoscenza e percezione dei siti di scommesse illegali», realizzata da Emg Different per la Lega Operatori di Gioco su Canale Online (Logico) e anticipata oggi su Il Sole24Ore.
Come spiega Moreno Marasco presidente di Logico, «lo scopo del sondaggio è quello di comprendere fino a che punto sia chiara, da parte dei giocatori e non solo, la differenza tra siti legali e illegali di gioco e fino a che punto arrivi la percezione della pericolosità di questi ultimi».
Se tra i giocatori on line, il 46,7% conosce almeno un sito legale, l’11,7 è a conoscenza dei siti illegali. Le fonti principali di conoscenza sono il passaparola (28%), la pubblicità in tv, sui giornali, in radio o per strada (27%), la pubblicità sul web e sui social (21%).
Vi sono però coloro che ricercano personalmente sul web le piattaforme (50% tra i giocatori dei siti illegali, 38% per quelli dei siti legali).Secondo l’indagine, dunque, non c’è una netta consapevolezza della pericolosità del gioco online illegale: solo il 25% dei giocatori ne conosce i rischi, contro il 53% del totale degli intervistati.

PIEMONTE E REINSTALLAZIONE SLOT MACHINE NEI BAR: GLI UFFICI REGIONALI CONFERMANO UFFICIALMENTE IL NO SENZA LICENZA TABACCHI
(PRESSGIOCHI – 29/11/2021)
“I titolari dell’ autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit.”.
Con questa risposta arriva ufficialmente dalla Regione Piemonte l’interpretazione dell’articolo 26 comma 2 su chi siano gli esercizi generalisti che potranno presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi da gioco spenti a causa dell’entrata in vigore del distanziometro del 2016.
Come avevamo preannunciato venerdì all’interno dello spazio video 15 Minuti con PressGiochi, ascoltando le dichiarazioni del consigliere della Lega Andrea Cerutti e le interpretazioni dell’avvocato Luca Giacobbe, solo i bar con licenza per i generi di monopolio potranno richiedere la reinstallazione. Tutti gli altri dovranno presentare domanda come nuova installazione.
Come si legge nella risposta fornita in queste ore dagli uffici regionali:
L’art. 26, legge cit., contiene una norma finale che, in deroga alle disposizioni contenute sia nella precedente legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo (l.r. 9/2016), sia nell’attuale legge regionale (l.r. 19/21), consente ad alcune tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali che avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli, purché presentino istanza entro il 31.12.2021. In tal caso, non essendo gli esercizi equiparati a nuove installazioni, non dovranno rispettare i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui all’art. 16, l.r. 19/21.
In particolare, il comma 1 dell’art. 26, consente ai titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse (così come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. c) e d), l.r. 19/21), presso cui alla data del 19.5.2016 erano collocati apparecchi per i giochi leciti dismessi, ai sensi della l.r. 9/2016, di presentare istanza di reinstallazione al Comune/Questore competente, a seconda della diversa tipologia di apparecchi per il gioco, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il privato potrà reinstallare gli apparecchi per il gioco, se nel termine non interviene un provvedimento esplicito di diniego del soggetto competente.
Il comma 2 dell’art. 26, consente anch’esso la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, ma solo ai titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e monopoli, che presentino istanza al Comune/Questore competente, in relazione alla tipologia di gioco, fermo restando che il numero di apparecchi per il gioco reinstallabili non potrà essere superiore a quello individuato dall’art. 18 della legge regionale.
I titolari dell’ autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit..
Per quanto concerne, la superficie calpestabile, limite cui rinvia l’art. 26, co. 2, l.r. 19/2021, si intende quella indicata nel modulo RIES, oggetto di presentazione all’Agenzia delle Dogane e monopoli da parte del privato. Si precisa, altresì, che per superficie calpestabile s’intende, secondo la nota riportata nel modulo Ries,
… i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita
Rispetto al comma 3 dell’art. 26, si osserva che per quanto riguarda le sanzioni applicabili, il rinvio all’art. 23, co. 1, non opera nei confronti dei soggetti autorizzati alla reinstallazione degli apparecchi da gioco rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 16, co. 2, l.r. 19/2021.
Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall’art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l’art. 16, co. 2, che stabilisce l’osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l’esercizio dell’attività da gioco.

GIOCO, OSSERVATORIO EURISPES: ‘LA LEGALITÀ CONVIENE, CAMBIARE APPROCCIO’
(GIOCONEWS – 29/11/2021)
L’Osservatorio Eurispes sui giochi sottolinea l’importanza della tutela della legalità per il settore, superando l’indecisione dello Stato e riflettendo su azioni degli operatori.
“La legalità è un vantaggio. Non è quel ‘fastidio’ che qualcuno pensa, anzi. E non è neppure un ‘gioco’ fra guardie e ladri a cui assistere con sostanziale indifferenza”.
Questa la frase, contenuta nel libro “La Giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età”, di Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte, che campeggia in un interessante approfondimento su gioco pubblico e riordino, che pubblichiamo integralmente a cura dell’Osservatorio Eurispes su Giochi, legalità e patologie.
Considerazioni che secondo l’Osservatorio “calzano a pennello rispetto a questa fase vitale del settore dei giochi pubblici che guarda al 2022 come all’anno di apertura del cantiere del tanto invocato riordino della normativa che regola la materia, da trasfondere in un Testo unico. La pre-condizione è un cambio di approccio culturale di tutti gli attori ed in primis del legislatore e dei concessionari di Stato. Ed è qui che giocano un ruolo essenziale la sensibilità e la consapevolezza del valore della legalità”.
GIOCHI PUBBLICI, CHIARIRE I CONFINI TRA LEGALE E ILLEGALE – “L’analisi dello stato dell’arte – assenza di demarcazione percepita tra legale ed illegale (si veda anche ‘Giochi e scommesse i confini tra legale ed illegale’, Raccolta di Dottrina a cura di C. Sambaldi e A. Strata, 2015) – e delle ragioni storiche che lo hanno determinato, sviluppata in tutti gli approfondimenti dell’Osservatorio Giochi dell’Eurispes, porta oggi ad una riflessione critica in due direzioni. Da un lato, la necessità di superare la titubanza e l’indecisione dello Stato rispetto ad un fenomeno che lo stesso Stato ha deciso di regolamentare (e non solo vietare) e quindi di includere nell’alveo dell’economia legale. Dall’altro, una riflessione sulle iniziative e le attività concretamente messe in campo dagli attori del gioco legale per contribuire alla chiarezza dei confini tra legale ed illegale. Anzi, è forse più appropriato il riferimento a ciò che non è stato fatto, non tanto a livello di comunicazione sociale ed istituzionale quanto fattivamente nelle sedi istituzionali in cui si tutela la legalità.
Lo sforzo oggi evidente di volersi legittimamente distinguere dall’area dell’illegalità non coglie del tutto nel segno senza un reale e concreto cambio di passo. Se i concessionari del gioco pubblico sono al fianco dello Stato nella gestione di un’attività ‘sensibile’, se il modello ottimale è quello di una partnership pubblico-privato che funzioni, come osservato dalla professoressa Paola Severino durante il convegno tenutosi al Senato della Repubblica il 15 novembre scorso, allora non è possibile considerare la tutela della legalità in chiave esclusivamente repressiva e rimessa alle autorità di pubblica sicurezza. La tutela della legalità deve essere declinata su più fronti e di certo non basta parlarne. In disparte l’importanza, più volte evidenziata, di denunciare tutti i fenomeni illeciti rilevati, sono proprio il tecnicismo e la specificità del settore che rendono fondamentale uno spirito collaborativo che si traduca in atti formali nei rapporti con le forze dell’ordine e con la magistratura (si suggerisce la lettura dell’intervista in profondità a Stefano Musolino, magistrato della Dda di Reggio Calabria, in ‘Gioco pubblico e dipendenze nel Lazio’, rapporto di ricerca presentato a Roma il 23 ottobre 2019)”.
LA TUTELA SOSTANZIALE DELLA LEGALITÀ NON È AFFARE SOLO DELLO STATO – “La tutela sostanziale della legalità non è affare solo dello Stato. In quest’ottica e con lo sguardo volto al riordino, anche alla luce dell’importanza del ruolo dell’evoluzione tecnologica nella ricerca delle migliori soluzioni per la sicurezza dei giochi ed in particolare per la prevenzione delle degenerazioni patologiche e criminali, il Piano di sviluppo previsto oggi esclusivamente per i concessionari della rete per la gestione telematica del gioco lecito tramite apparecchi da intrattenimento (art. 14, comma 8 dell’atto di convenzione di concessione), appare uno strumento che può essere valorizzato e rivitalizzato, per il raggiungimento degli obiettivi lato sensu riconducibili alla tutela della legalità.
Tutti i concessionari dello Stato, in misura proporzionale al valore della rispettiva raccolta di gioco, potrebbero contribuire alla realizzazione di analisi, studi e ricerche, nell’ambito di un Piano annuale redatto e gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che sia finalizzato allo sviluppo responsabile del comparto a 360°. Per ciascun segmento, l’approfondimento di specifici aspetti e profili pertinenti, nelle aree di rilevanza per la tutela degli interessi pubblici in gioco (salute e sicurezza), consentirebbe di ampliare i dati e le informazioni da mettere a sistema. Anche in questo modo si potrebbe concorrere al miglioramento qualitativo della normazione primaria invocata dal sottosegretario con delega ai giochi Prof. Avv. Federico Freni”.
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER LA TUTELA DEL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE – “Il primo progetto di ricerca realizzato dall’Osservatorio Giochi dell’Eurispes si colloca nell’ambito del Piano di sviluppo 2017, con riguardo alle iniziative di comunicazione ed informazione per la tutela del gioco legale e responsabile. Vale la pena richiamare alcuni passaggi ancora attuali dello studio (aggiornato al 2018) che si prefiggeva anche di ricostruire l’evoluzione normativa, evidenziandone la stratificazione e le ragioni dei ‘vuoti’ decisionali e di governo che hanno portato ad una sorta di abdicazione della tutela della salute pubblica, nell’area dei giochi pubblici, alla competenza regionale, come se non si trattasse più di una materia di competenza concorrente bensì di esclusiva pertinenza locale”.
ALCUNI ASPETTI DELL’INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL GIOCO LEGALE – “Ecco alcuni passaggi del capitolo VI dedicato a ‘Inquadramento normativo del gioco legale: focus sulle misure per il contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo’: ‘Il ritardo iniziale dello Stato centrale, rispetto alle Regioni e ai Comuni, nella disciplina della materia in oggetto – al quale è dedicato il punto seguente del lavoro – sembra aver determinato un gap per certi aspetti ritenuto irrecuperabile dal Governo se lo stesso ha ritenuto indispensabile un ulteriore chiarimento in seno alla Conferenza unificata, prima di approvare il decreto ministeriale di recepimento del contenuto dell’intesa già raggiunta (decreto ad oggi non ancora emanato). La tendenziale equipollenza tra i due ordini di interessi (centrale e locale) richiederebbe una altrettanto tendenziale omogeneità delle discipline legislative confezionate in sede regionale. Come autorevolmente osservato, l’attribuzione al legislatore statale del potere di enunciare i princìpi fondamentali, nelle materie di competenza concorrente, riflette la necessità di contemperare le istanze di differenziazione insite nel concetto stesso di autonomia, e le ragioni dell’uniformità, poste a presidio degli interessi unitari [Quirino Camerlengo, ‘Autonomia regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e intese forti’, commento a sentenza Corte Cost. n. 383/2005, in “Le Regioni” 2005]’.
‘Tuttavia, ciò che connota la materia in esame, come già evidenziato, è il ritardo con il quale il legislatore nazionale si è attivato, a fronte di una produzione normativa crescente a livello locale che ha finito per sopperire all’inerzia nell’adozione di linee generali di azione. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di affermare la legittimità delle previsioni che abilitano l’amministrazione centrale a vincolare le autorità regionali fornendo loro criteri generali, indirizzi, linee fondamentali, così confermando un’attività di indirizzo e coordinamento in capo all’Amministrazione centrale, anche per la tutela di esigenze di carattere unitario, insuscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale [Cfr. Corte Cost. Sentenza n. 383 del 2005].
[…] Più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire la necessità di applicare il principio generale, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della stessa Corte [da ultimo, sentenza n. 1 del 2016], per cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze (quale è quello in esame), qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, ‘purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie [ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008]’”.
PARTECIPAZIONE ATTIVA DI CONCESSIONARI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CONTRO I GESTORI DEL GIOCO ILLEGALE – “Un’ultima considerazione riporta alla natura dell’attività esercitata dai concessionari di Stato che impone loro di indirizzare gli sforzi di responsabilità sulla sostenibilità sociale del proprio business prima ancora che su iniziative, certo meritevoli, e focalizzate sull’inclusione, la cultura e i giovani. Assodata la pacifica rilevanza dei profili socio-sanitari, se la tutela della legalità da tabù è diventata una parola chiave per il riscatto del gioco pubblico, la stessa formi oggetto di progetti mirati anche in ottica culturale, oltre a tradursi nella partecipazione attiva dei concessionari e delle associazioni di categoria, quali soggetti danneggiati dal reato, ai procedimenti penali contro i gestori del gioco illegale ed al fianco dell’Avvocatura dello Stato. Ed allora viene facile citare l’ultimo passaggio della recensione del libro di Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte ‘Alla fine di questo cammino, tirando le somme, si arriva a dire, insieme con agli autori, che la giustizia (insieme alla legalità) conviene davvero, ed è questo il messaggio che a gran forza viene affidato alle giovani generazioni’”.